Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.25765 del 15/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.) sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28430/14) proposto da:

A.F., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Gandolfo Mocciaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Federica Corsini, in Roma, v. Emilia, n. 88;

– ricorrente –

contro

R.G., (C.F.: *****) e R.B. (C.F.: *****), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Pierfranco Puccio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Marco Tocci, in Roma, v. V. Colonna, n. 40;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 132/2014, depositata il 30 gennaio 2014 (non notificata).

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza n. 38/2007 il Tribunale di Termini Imerese – sez. dist. di Corleone dichiarava che il confine tra il fondo di proprietà degli attori R.G. e R.B., sito in *****, in catasto al foglio *****, partt. *****, ed il fondo di proprietà del convenuto A.F. (in catasto alle partt. *****) era determinato con riferimento alle planimetrie allegate alla relazione del c.t.u. (e, specificamente, al tracciato appositamente evidenziato), con la conseguente condanna dello stesso convenuto al rilascio della striscia di terreno, risultata di proprietà attorea, illegittimamente occupata, oltre ad ordinare l’apposizione dei termine lapidei a spese comuni di entrambi i proprietari, rigettando nel resto le altre domande proposte con l’atto di citazione.

Decidendo sull’appello avanzato dal soccombente convenuto e nella costituzione degli appellati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 132/2014 (pubblicata il 30 gennaio 2014), rigettava il gravame e condannava l’ A. alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte del capoluogo siculo sosteneva che il confine legale era stato legittimamente determinato sulla scorta dei titoli petitori e che, quindi, non sussistevano i presupposti per far luogo all’ammissione di prove costituende, dichiarando, altresì, inammissibile il motivo con cui si richiedeva l’applicabilità dell’art. 938 c.c., con riferimento all’ordinata condanna al rilascio della parte di terreno illegittimamente occupata, siccome implicante la proposizione di una domanda nuova, come tale incorrente nel divieto di cui all’art. 345 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’ A.F., riferito ad un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso entrambi gli intimati R.. La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380.bis. 1 c.p.c..

2. Con l’unico formulato motivo il ricorrente ha dedotto un supposto vizio di nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), siccome – secondo la sua prospettazione il giudice di appello avrebbe dovuto accogliere il suo gravame sul presupposto che la linea di confine che la Corte palermitana avrebbe dovuto individuare era quella indicata da esso A., ragion per cui si profilava un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, che impediva di enucleare il concreto comando giudiziale emesso.

3. Rileva il collegio che il suddetto motivo è da dichiarare inammissibile.

Invero, si osserva che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di nullità della sentenza in relazione all’art. 156 c.p.c., il ricorrente ha surrettiziamente prospettato una confutazione della complessiva motivazione adottata dalla Corte di appello di Palermo sull’apprezzamento delle risultanze processuali idonee alla determinazione del confine legale tra i fondi dedotti in controversia, proponendo un diverso percorso argomentativo (facente leva, soprattutto, sulla circostanza che la linea di confine avrebbe dovuto essere individuata sulla base della “canapina”) che – a suo avviso – doveva indurre la Corte territoriale a raggiungere una differente soluzione giuridica della causa, in tal senso intendendo risollecitare questa Corte ad operare una inammissibile rivalutazione degli esiti probatori acquisiti nei gradi di merito e già in essi congruamente esaminati ed apprezzati.

E’, quindi, del tutto fuori luogo l’asserita insanabilità del contrasto logico-giuridico tra la motivazione dell’impugnata sentenza ed il suo dispositivo, essendo giunta la Corte palermitana al risultato del rigetto del gravame in consonanza logica con il suo percorso motivazionale, ritenendo corretta la determinazione del confine sulla scorta delle conclusioni del c.t.u. che aveva, a tal proposito, valorizzato l’aspetto fondamentale della individuazione delle superfici dei rispettivi fondi della parti in causa così come evincibili dai corrispondenti titoli di proprietà, le cui risultanze costituiscono la fonte primaria di riferimento in ordine all’azione di cui all’art. 950 c.c. (v., ex multis, Cass. n. 23500/2007 e Cass. n. 6740/2016).

Nè può ritenersi che si verta nella deduzione della violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), così come riformulato per effetto del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (“ratione temporis” applicabile nel caso di specie, essendo stata la sentenza di appello pubblicata dopo l’11 settembre 2012), poichè – alla stregua del nuovo testo – non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

In ogni caso, nella fattispecie, non si verte sicuramente in una ipotesi di apparente motivazione, avendo la Corte di secondo grado compiutamente esaminato le suddette risultanze facendo leva sulle emergenze della c.t.u., come del resto aveva già fatto il giudice di prime cure, di cui ha confermato le conclusioni.

4. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, l’unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese e competenze della presente fase, liquidate – in relazione alla natura dell’attività difensiva svolta ed in ragione del valore della controversia – nei termini di cui in dispositivo, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessive Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472