Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25773 del 15/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13119/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.L., B.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato CARLO MARIA BARONE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANSELMO BARONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6941/10/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO del 14/03/2016 depositata il 15/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione dei contribuenti avverso un avviso di accertamento per estimi catastali per l’anno 2013; che, nella decisione impugnata, la CTR ha rimarcato come il contesto urbano e la rivalutazione del mercato immobiliare giustificassero la classe attribuita con l’avviso di accertamento impugnato;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza impugnata sarebbe stata affetta da un insanabile contrasto fra la parte motiva – con la quale si argomentava la fondatezza del gravame – e la parte dispositiva, che aveva invece rigettato l’appello;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso;

che il motivo non è fondato;

che, nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice: ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale (Sez. 1, n. 17910 del 10/09/2015);

che, nella specie, la divergenza fra dispositivo e motivazione non sussiste, giacchè tutta la motivazione è volta a sottolineare la fondatezza dell’appello, stante la conclamata correttezza della classe attribuita con l’avviso di accertamento, sicchè il rigetto del gravame si palesa quale mero errore materiale, inidoneo a rendere nulla la sentenza (Sez. 3, n. 24841 del 21/11/2014);

che tale errore materiale può essere corretto, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento (Sez. 6-2, n. 15321 del 12/09/2012); che le gravi ed eccezionali ragioni connesse all’errore materiale della CTR autorizzano l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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