LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f. –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2443/2016 proposto da:
L.S., in qualità di legale rappresentante dell’AZIENDA AGRICOLA L.S., O.G., in qualità di legale rappresentante dell’AZIENDA AGRICOLA O. DI O.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIAN CARLA MOSCATTINI;
– ricorrenti –
contro
PUNTO LATTE SOC. COOP A R.L., AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2391/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/11/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Gian Carla Moscattini.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto la domanda della Azienda Agricola L.S. e dall’Azienda Agricola O.G., proposta nei confronti dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora in avanti A.G.E.A.) volta a riconoscere la non debenza del prelievo supplementare per le quote latte eccedenti la produzione assegnata dall’Agenzia in relazione ad alcune annate casearie ed a dichiarare che la S.C.A.R.L. Punto Latte, in qualità di “primo acquirente” non fosse tenuta a trattenere gli importi, dovuti alla produttrice per la fornitura di latte, in misura pari all’ammontare del predetto prelievo. Il giudice di primo grado aveva ritenuto incidentalmente illegittimi i provvedimenti di determinazione delle quote di riferimento individuale, in quanto emanati oltre i termini di legge, dopo l’inizio delle campagne casearie annuali e con riferimento alle annate passate così da non consentire ai produttori un’adeguata programmazione e, conseguentemente, di produrre l’effetto autoritativo di pretendere il super prelievo. E’ stato, conseguentemente, ritenuto che i provvedimenti contestati fossero stati emessi in condizione di carenza di potere in concreto con conseguente conservazione in capo al privato della posizione di diritto soggettivo tutelabile dal giudice ordinario.
La Corte d’Appello ha, al contrario, ritenuto che, sulla base delle pronunce delle S.U. di questa Corte, n. 22021 e 23335 del 2005, il prelievo contestato è l’effetto dell’esercizio di un potere di regolamentazione pubblico del settore lattiero, allo scopo di riequilibrio del mercato in conformità di specifiche attribuzioni comunitarie. Al fine di garantire il versamento del superprelievo, la trattenuta è affidata all’acquirente del latte sul corrispettivo delle partite eccedenti rispetto alla quota assegnata ai singoli produttori-venditori. Questi ultimi, di conseguenza versano in una complessa condizione nella quale vengono in considerazione interessi legittimi, di cui deve conoscere il giudice amministrativo. La situazione di riparto non muta alla luce del D.L. n. 63 del 2005, art. 4 sexies. La norma, nello stabilire che restano devolute ai giudici ordinari le cause introdotte prima dell’entrata in vigore della L. n. 109 del 2005, non ha inteso modificare i criteri di riparto delle giurisdizioni ed indicare in via meramente transitoria una nuova ipotesi di giurisdizione ordinaria ma soltanto dettare il dies a quo per la introduzione effettiva del nuovo criterio della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Agricola L.S. e l’Azienda Agricola O.G., accompagnato da memoria, con unico motivo volto a contestare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con ordinanza interlocutoria del 28 dicembre 2017 il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione all’AGEA presso l’Avvocatura generale dello Stato e l’integrazione del contraddittorio nei confronti della soc. coop. A r.l. Punto Latte.
La parte ricorrente ha depositato atto d’integrazione del contraddittorio, regolarmente notificato, contenente il ricorso nonchè ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nell’unico motivo di ricorso viene dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 1, il difetto di giurisdizione amministrativo e la conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo la parte ricorrente in primo luogo ha rilevato che la norma transitoria (L. n. 109 del 2005, art. 4 sexies) stabilisce espressamente che le cause instaurate prima della promulgazione della L. n. 311 del 2004, promosse avverso la pretesa relativa ai prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rimangono devolute alla giurisdizione del g.o..
Lo scopo della norma è stato proprio quello di indicarne un’interpretazione lineare e chiara. Pertanto, poichè il giudizio era stato instaurato nel 2003 ed aveva ad oggetto prelievi rientranti nell’ambito di applicazione della norma transitoria, la pregressa appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, trova piena conferma.
Peraltro, nella specie, oggetto della contestazione non è il cattivo uso del potere amministrativo ma proprio la carenza di potere, avendo la disciplina normativa soltanto lo scopo d’introdurre una responsabilizzazione finanziaria ma senza rimuovere ostacoli alla produzione di latte. L’attribuzione di quote latte non è assimilabile ad un provvedimento amministrativo essendo finalizzata a porre un limite alla commercializzazione, al superamento del quale segue una sanzione, sempre all’interno del diritto soggettivo consacrato dall’art. 41 Cost.. Infine la controversia in esame non riguarda la determinazione delle quote latte e dei prelievi supplementari.
Come esattamente evidenziato dalla sentenza impugnata, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. La norma transitoria invocata per sostenere l’opposta soluzione, conduce ad escludere la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario alla luce della esatta individuazione della causa petendi dedotta in giudizio.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il D.L. n. 63 del 2005, art. 2 sexies, convertito nella L. n. 109 del 2005, deve essere interpretato nel senso che le cause introdotte prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, relativa all’assoggettamento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ove, alla luce del preesistente criterio di riparto della giurisdizione ad esso fossero da ricondurre, operando il criterio fondato sulla natura giuridica della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (S.U. 22021 del 2005).
Nella specie la causa petendi coinvolge proprio l’esercizio del potere amministrativo in quanto la domanda proposta è specificamente a contestare la legittimità della richiesta creditoria da parte dell’ente pubblico ed il conseguente trattenimento dell’importo da parte del primo acquirente. La scelta della tutela cautelare e il contenuto del provvedimento imperativo dell’ente impositore, avente ad oggetto l’esercizio di una pretesa creditoria, non imprime alla situazione giuridica dedotta in giudizio la qualità di diritto soggettivo, trattandosi di accertare (e trarne le conseguenze sul comportamento adempiente od inadempiente del primo acquirente) il contenuto legittimo od illegittimo dell’esercizio di un potere impositivo, attribuito all’A.G.E.A., dalla legge ratione temporis applicabile. La requisitoria del Procuratore generale di questa Corte relativa ad altro giudizio e le indicazioni in essa contenuta in relazione all’individuazione di un corretto criterio di riparto delle giurisdizioni, riprodotta nella memoria depositata dalla parte ricorrente, è del tutto ininfluente rispetto al caso di specie sia perchè riguarda un quadro normativo già caratterizzato dall’assoggettamento dell’applicazione del prelievo supplementare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia perchè attinente una fase del tutto diversa del procedimento avente ad oggetto l’esercizio del potere di richiedere il versamento relativo alle eccedenze rispetto alle quote latte stabilite imperativamente, ovvero la fase della riscossione coattiva.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Non deve essere assunta alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza di parti resistenti costituite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018