LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. LAMORGESE A. Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 205/2018 proposto da:
S.S.U.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI N. 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE rappresentato e difeso dall’avvocato DONATELLA LAURETI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1310/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, del 5/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dr. PIETRO LAMORGESE Antonio.
RILEVATO CHE la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 7 luglio 2017, ha dichiarato inammissibile l’appello di S.S.U.A., cittadino del Senegal, avverso l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, perchè tardivo, essendo stato proposto, anzichè con ricorso, con citazione depositata per l’iscrizione a ruolo il 28 novembre 2016, quindi oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, avvenuta in data 22 ottobre 2016;
Avverso questa sentenza la parte ha proposto ricorso per cassazione;
il Ministero dell’interno si è difeso con controricorso.
CONSIDERATO CHE La sentenza impugnata si è discostata dal principio secondo cui l’impugnazione ex art. 702 quater c.p.c., avverso l’ordinanza reiettiva dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale va proposta con atto di citazione da notificare – come avvenuto nella specie in data 18 novembre 2016 – nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c., a pena di inammissibilità (Cass. n. 13815/2016, 26326/2014).
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le Spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018