LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LA TORE Maria Enza – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23257/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
HIDROCHEMICAL SERVICE S.R.L. P.I. *****, in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. DE CRISTOFARO n.40, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALIGIURI, rappresentati e difesi dall’avvocato FILOMENA ZACCARIA;
– controricorrente-
contro
C.F. e C.A.;
-intimati-
avverso la sentenza n. 847/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 08/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dr. NAPOLITANO LUCIO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 847/29/2016, depositata l’8 aprile 2016, non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Taranto – accolse l’appello proposto dalla Hidrochemical Service S.r.l. e dai soci C.A. e C.F. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Taranto, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di procura il ricorso avverso avvisi di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP per gli anni 2005 e 2006.
La CTR, ritenuto invece ammissibile il ricorso, in accoglimento dell’appello proposto, per quanto qui rileva, ritenne l’Amministrazione finanziaria decaduta dalla pretesa impositiva, sul presupposto che non dovesse trovare applicazione nella fattispecie in esame il c.d. “raddoppio dei termini”, secondo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nelle rispettive formulazioni applicabili ratione temporis.
Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
La società, in persona dei legali rappresentanti C.F. e C.A. resiste con controricorso, mentre i predetti, intimati anche in proprio, non hanno svolto in tale ultima qualità di fese.
1. Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 43, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto imprescindibile per l’operatività della menzionata disciplina la presentazione della denuncia nei termin ordinari previsti dal comma 1 delle citate disposizioni.
1.1. Il motivo è manifestamente fondato nei limiti di seguito precisati. Premesso che la decisione impugnata deve trovare conferma in punto di non applicabilità della disciplina del raddoppio dei termini quanto all’accertamento ai fini IRAP, stante la non rilevanza penale di quanto emerso in punto di determinazione del valore della produzione netta (cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 3 maggio 2018, n. 10483), nel resto il ricorso è meritevole di accoglimento.
1.2. Questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 30 maggio 2016, n. 11171) che “in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili ratione temporis presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247 del 2011”.
1.3. E’ dunque erronea l’affermazione del giudice tributario di appello di non poter valutare la sussistenza di siffatto presupposto in ragione del fatto che l’Amministrazione non abbia documentato l’inoltro della denuncia nei termini ordinari per l’accertamento, essendo sufficiente, ai fini del c.d. “raddoppio dei termini” secondo il D.P.R. n. 600 del 1973 art. 43,D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 57, del nella rispettiva disciplina applicabile ratione temporis, che si sia in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di presentazione della denuncia (così Cass. sez. 5, 16 dicembre 26037 e Cass. sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16728).
1.4. Ciò posto, avrebbe dovuto quindi la CTR valutare, ai fini della pronuncia sulla decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo quanto all’IRES ed all’IVA, l’applicabilità nella fattispecie in esame della disciplina sul raddoppio dei termini, senza che, con riferimento all’avviso di accertamento in oggetto, relativo a periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, possano comunque incidere le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015. In particolare, l’art. 1, comma 132, della citata legge ha introdotto un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio, non oggetto di abrogazione, di cui del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica nè agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015, nè agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015 (cfr. ancora le citate Cass.n. 26037/16 e Cass. n. 16728/16 e Cass. sez. 6-5, ord. 22 agosto 2017, n. 20253).
2. Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui sopra con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Puglia – sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, che, uniformandosi ai succitati principi di diritto, provvederà anche all’esame delle questioni di merito rimaste assorbite, oltre che in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018