Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26335 del 19/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13831-2017 proposto da:

TI ELLE SAS DI T.F. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO TITA, ALESSANDRA CARLIN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/02/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del TRENTINO-ALTO ADIGE; 2^ GRADO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che Ti Elle Sas di T.F. & C propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Trentino-Alto Adige che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Trento. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della società avverso un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’anno 2005.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe errato nel non considerare la rilevanza della forza maggiore – determinante l’impossibilità di completare nei termini l’edificazione – quale esimente per ottenere comunque il recupero delle agevolazioni fiscali;

che, con il secondo motivo, la società deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del motivo di gravame con cui l’Agenzia ampliava il thema decidendum contestando, per la prima volta, la sussistenza di forza maggiore;

che, con l’ultimo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la sentenza sarebbe, altresì, viziata per l’omessa valutazione della prova circa l’esistenza di una causa di forza maggiore, tale da impedire l’edificazione entro il quinquennio; che l’Agenzia ha resistito con controricorso;

che il primo ed il terzo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione – sono infondati;

che, in tema di agevolazioni tributarie, la revoca del beneficio, accordato dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, al fine di ridurre i costi necessari per l’edificazione, non è esclusa dalla forza maggiore, poichè l’omessa destinazione edificatoria del terreno nel termine quinquennale fissato dalla legge comporta la sopravvenuta mancanza di causa dello stesso, che, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi (Sez.5, n. 3198 del 09/02/2018);

che anche quella parte della giurisprudenza che ritiene applicabile al beneficio l’istituto della forza maggiore, richiede la prova di una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile (Sez. 6-5, n. 3535 del 09/02/2017; Sez. 5, n. 14892 del 20/07/2016);

che nella specie, gli ostacoli addotti per giustificare la tardiva edificazione – consistiti nelle prescrizioni imposte allo scopo di rendere la costruzione conforme agli strumenti urbanistici, derivanti da norme preesistenti – appaiono irrilevanti, posto che la sospensione dell’edificabilità (fra giugno e novembre 2007) non ha sostanzialmente inciso sul complesso del tempo occorso e sull’intempestiva richiesta della concessione, avanzata a ben tre anni dall’acquisto del compendio immobiliare;

che il secondo motivo è infondato, posto che il profilo della forza maggiore era stato già trattato in primo grado, sia dal ricorso della società che dalla sentenza di primo grado, e l’ampliamento della discussione da parte dell’Agenzia nei motivi di appello costituisce solo una mera difesa sul punto;

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, va art. 1, comma 17 dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472