LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
U.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato RICHIELLO UMBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BASTIANINI PAOLO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI FOLLONICA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON G. MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato GALLETTI ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato SILI STEFANIA;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che chiede alla Corte di Cassazione, in camera di consiglio, di annullare l’ordinanza di litispendenza del Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, del 3 Maggio 2017, con ogni conseguenza di legge.
RILEVATO
che, con ordinanza del 3 maggio 2017, il Tribunale di Grosseto dichiarava la litispendenza tra la presente causa – in cui U.F. ha convenuto in giudizio il Comune di Follonica chiedendo la stabilizzazione a decorrere dal 1^ maggio 2008 in forza della procedura di stabilizzazione indetta con Delib. 11 marzo 2008, n. 53 dalla quale era stata esclusa – e quella già pendente innanzi a questa Corte (adesso definita con sentenza n. 8143/2018) in cui la U. aveva chiesto la stabilizzazione a decorrere dal 1^ maggio 2007 in forza di altra procedura di stabilizzazione e di cui alla Delib. 24 aprile 2007, n. 89;
che avverso tale provvedimento ha proposto regolamento necessario di competenza la U. affidato ad un unico motivo cui resiste il comune di Follonica con memoria;
che il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del regolamento;
che il comune di Follonica ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2, in prossimità dell’adunanza in cui evidenzia che il ricorso pendente innanzi a questa Corte è stato deciso con sentenza n. 8143/2018 (che ha cassato con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per omessa pronuncia su un motivo di appello mentre ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale era stata censura la decisione del giudice del merito su rigetto domanda di stabilizzazione) a seguito della quale le parti hanno stipulato un accordo transattivo innanzi all’Ufficio del Lavoro di Grosseto in virtù del quale, a fronte del versamento della somma di Euro 16.500,00 da parte del comune, la U. ha rinunciato alla riassunzione del giudizio.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale in quanto con il presente giudizio la U. ha lamentato l’esclusione dalla gara stabilizzazione indetta con la Delib. 11 marzo 2008, n. 53 mentre il precedente giudizio aveva ad oggetto, tra l’altro, la richiesta di stabilizzazione in virtù di altra Delib. 24 aprile 2007, n. 89 ragion per cui i due giudizi non ricorre alcun rapporto di litispendenza che è configurabile solo quando la stessa causa (identica per causa petendi e petitum) penda davanti a giudici diversi;
che, pertanto, il ricorso va accolto, l’impugnata ordinanza cassata e la presente causa va riassunta innanzi al Tribunale di Grosseto in funzione di giudice del lavoro;
che il regolamento delle spese del presente giudizio va differito al definitivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e dispone la riassunzione del giudizio nei termini di legge innanzi al Tribunale di Grosseto; spese al definitivo.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018