LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA (C.F. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.S.S., T.C., C.A.M., B.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 10/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, emessa il 12/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2018 dal Presidente Relatore Dott.ssa DORONZO Adriana.
RILEVATO
che:
la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da A.S.S., T.C., C.A.M., B.F., assunte alle dipendenze del Ministero con reiterati contratti di lavoro a tempo determinato, ha condannato quest’ultimo a pagare alle ricorrenti le differenze retributive conseguenti all’accertamento del loro diritto alla progressione stipendiale in ragione dell’anzianità di servizio maturata; ha rigettato l’eccezione di prescrizione decennale;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO
che:
la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del procedimento;
la rinunzia al ricorso per cassazione, invero, non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 201)5, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), avendo carattere recettizio e non cosiddetto accettizio, esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; (Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);
l’accettazione della controparte rileva unicamente citiamo alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 cod. proc. civ., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata; infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560), e la dualità della parte ricorrente, che in quanto Amministrazione dello Stato è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo atteso il meccanismo della prenotazione a debito (cfr. Cass. 1778/2016), escludono l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018