Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26353 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19075-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (C.F. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO RIENZI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8795/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 15/2/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

F.F. ha chiesto al Tribunale che fosse dichiarata la illegittimità dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, fosse disposta la conversione del contratto di lavoro subordinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato e fosse condannata l’amministrazione al risarcimento del danno nonchè al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento del diritto alla progressione per anzianità di servizio, in misura pari a quanto previsto per i lavoratori a tempo indeterminato;

il tribunale ha accolto la domanda e dichiarato illegittimi i contratti a termine stipulati dopo i primi trentasei mesi; ha quindi condannato l’amministrazione al risarcimento del danno che ha liquidato in quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di tatto; ha infine dichiarato il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive legate all’anzianità di servizio;

la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza, ha limitato la condanna risarcitoria a sette mensilità e mezzo dell’ultima retribuzione globale di fatto, confermando nel resto l’impugnata sentenza;

a sostegno del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che il risarcimento del danno dovesse essere determinato in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, secondo i criteri indicati nella L. n. 604 del 1966, art. 8; ha quindi stabilito che, tenuto conto che dopo i trentasei mesi successivi al primo contratto ne erano stati stipulati altri quattro, sempre per supplenze su organico di diritto, il risarcimento dovesse essere commisurato a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (5 per il primo abuso, più mezza mensilità per ogni contratto successivo al terzo = 5 +2) oltre a mezza mensilità a titolo di danno da ritardo);

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il cui resiste con controricorso il lavoratore;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che:

con il primo motivo il MIUR denuncia la violazione dell’Accordo quadro CES, UNICE, e CEE del 18/3/1999, recepito con Direttiva 1999-70-CE, clausola n. 5; della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4; del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10 e 5, comma 4 bis, e assume la legittimità dei contratti a termine stipulati dalle parti e comunque l’insussistenza di un danno risarcibile, anche alla luce dell’intervento legislativo di cui alla L. n. 107 del 2015, in forza della quale i docenti destinatari di assunzioni a termine hanno acquisito il diritto ad essere assunti in pianta stabile man mano che si rendono disponibili le cattedre;

con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1223,1926,2043,2056 e 2697 c.c. e lamenta l’insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno in mancanza di una condotta illecita dell’amministrazione e della mancanza di prova di un danno ingiusto risarcibile;

il terzo motivo è fondato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del C.C.N.L. comparto scuola 2007/2009 e si censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto gli scatti di anzianità cosiddetti a gradoni;

preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente in quanto l’esposizione sommaria dei fatti di causa contenuta nel ricorso riassume i termini della vicenda e il contenuto degli scritti difensivi delle parti, le ragioni della decisione e i motivi di doglianza, fornendo alla Corte tutti gli elementi necessari per la decisione della questione controversa;

il ricorso è altresì ammissibile, essendo veicolato attraverso uno dei vizi elencati nell’art. 360 c.p.c. ed è altresì specifico, oltrechè sorretto dalla necessaria autosufficienza;

il primo motivo di ricorso, nei termini proposti rispetto al decisum, non è da accogliere (su analoga fattispecie, v. Cass. 26790/2017);

come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22556; Cass. 07/11/2016, n. 22557; Cass. 05/12/2016, n. 24813, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto del tutto condivise), “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70,comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CF, 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4,commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”, quanto all’elemento temporale qualificante l’abuso nella venerazione delle supplenze conferite ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, nelle pronunce citate si assume che “in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva venerazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro il termine triennale previsto per l’indizione delle procedurè concorsuali per i docenti (art. 400 del T.L., come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed e, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1,comma 113 dell’art. 1, che ha riformato l’art. 400 del T.U.”:

in applicazione dei predetti principi, nella fattispecie dedotta in giudizio è pacifico, per come emerge chiaramente dalla sentenza, che trattasi di assunzioni a termine su posti di organico di diritto e che i contratti hanno avuto durata superiore ai trentasei mesi, come peraltro si evince dall’entità del risarcimento commisurato al numero delle reiterazioni; il ricorso, muovendo dal presupposto erroneo della legittimità And court delle supplenze su organico di diritto, non contrasta tale asserzione; non indica le caratteristiche delle singole assunzioni ne deduce che la durata complessiva dei rapporti sia rimasta al di sotto del limite di trentasei mesi; il ricorrente non oltre, pertanto, elementi idonei a superare la valutazione di illegittimità delle supplenze già espressa dal giudice di merito, risultando precluso nella presente sede – in difetto di puntuali allegazioni da parte del Ministero (cfr. Cass. 11/04/2016, n. 7048) – l’esame diretto degli atti del processo;

anche il secondo motivo deve essere rigettato avendo la Corte territoriale correttamente applicato la L. n. 183 del 2010, art. 32, come indicato da questa Corte con la sentenza delle Sezioni unite 15/03/2016, n. 5072;

è altresì manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558; Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass. 05/01/2017, n. 165, Cass. n. 3878/2018, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto del tutto condivise): “La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

pertanto, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, nè il motivo di ricorso prospetta argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento ormai consolidato sul punto;

pertanto, condivisa la proposta del relatore, il ricorso deve essere rigettato;

in considerazione dei contrasti interpretativi sulla questione di diritto qui affrontata, sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

In considerazione della qualità del soggetto ricorrente, amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento della somma pari al contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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