LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato MANNIAS ITALA, rappresentato e difeso dagli avvocati DI GIOVANNI UMBERTO, DI GIOVANNI GIUDITTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 197/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 23/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, proposta L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dell’IRPEF relativo agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello, ritenendo che secondo la giurisprudenza ed un emendamento ala legge di stabilità 2015 è previsto il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato a condizione che la relativa istanza – che nella specie è del 3 gennaio 2008 – sia presentata non oltre due anni dall’entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, nè risultano limitazioni per la presenza del sostituto d’imposta in quanto il rimborso spetta sia al sostituito che al sostituto.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo; la contribuente ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto unico legittimato a chiedere il rimborso è il sostituto d’imposta è non anche il sostituito;
ritenuto che tale motivo di ricorso è infondato in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in materia di agevolazioni fiscali, il rimborso d’imposta previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, può essere richiesto non soltanto dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell’unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta; la legittimazione del sostituito trova peraltro conferma anche nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (Cass. 5 dicembre 2017 n. 29039; 14 luglio 2016 n. 14406);
ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che la condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018