Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26367 del 19/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FLACCAVENTO ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 19/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, proposta L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dell’IRPEF relativo agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello, ritenendo che la legge prevede il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato a condizione che la relativa istanza – che nella specie è del 21 febbraio 2008 – sia presentata non oltre due anni dall’entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, nè risultano limitazioni per la presenza del sostituto d’imposta in quanto il rimborso spetta sia al sostituito che al sostituto; infine non risulta che il richiedente svolgesse attività d’impresa essendo lavoratore dipendente.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi; la contribuente ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 11 e 14 preleggi, della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, nonchè dell’art. 2033 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto chi ha già corrisposto integralmente il tributo non avrebbe diritto al rimborso di quanto versato in eccesso;

ritenuto che tale motivo di ricorso è infondato in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in tema di agevolazioni tributarie, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicchè i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 (Cass. 22 luglio 2016 n. 15252; Cass. 26 settembre 2016 n. 18905; Cass. 10 luglio 2018 n. 18186);

con il secondo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, degli artt. 12 e 14 preleggi nonchè dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il sostituito che ha adempiuto tramite sostituto d’imposta non avrebbe diritto al rimborso di quanto versato in eccesso;

ritenuto che pure tale motivo di ricorso è infondato in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in materia di agevolazioni fiscali, il rimborso d’imposta previsto dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, può essere richiesto non soltanto dal sostituto d’imposta che ha effettuato il versamento ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell’unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d’imposta; la legittimazione del sostituito trova peraltro conferma anche nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i,titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite (Cass. 4 luglio 2018 n. 17574; Cass. 2 luglio 2018 n. 17301; Cass. 5 dicembre 2017 n. 29039; 14 luglio 2016 n. 14406);

con il terzo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, nonchè L. n. 190 del 2014, art. 1,comma 665, degli artt. 12 e 14 preleggi, e art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contribuente sarebbe decaduto dal diritto di chiedere il rimborso stante il decorso del termine stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2;

ritenuto che anche tale motivo di ricorso è infondato in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in tema di agevolazioni tributarie, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicchè i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un’ importo superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 (Cass. 22 luglio 2016, n. 15252; Cass. 10 luglio 2018 n. 18186) e nella specie l’istanza è stata presentata il 21 febbraio 2008;

ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472