Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26370 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVATOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S., quale socio della G.S.B. S.a.s. di B.M.

& C. (già G.S.B. di B.S. & C.), che agisce anche in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31, presso lo studio dell’avvocato SOLA VITO rappresentato e difeso dall’avvocato DELLA RATTA DOMENICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 954/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il 14/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che viene impugnata una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che così motiva:

“Il contribuente, socio accomandante al 5% di G.S.B. s.a.s., appella la sentenza della CTP di Cosenza che ha respinto un ricorso avverso tre atti di accertamento per gi anni 2002, 2003 e 2005…..

L’appello è fondato e va accolto.

L’ipotesi della natura asseritamente fittizia dell’operazione di compravendita di un terreno, che ha determinato l’adozione degli atti impugnati, è infatti venuta meno in sede penale, stante l’archiviazione della notizia di reato per insussistenza del fatto (cfr. richiesta di archiviazione e conseguente archiviazione, al cui contenuto si rinvia)”.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi; la parte contribuente ne chiede il rigetto costituendosi con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti depositavano memoria insistendo nelle rispettive conclusioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza impugnata è motivata per relationem ad un decreto di archiviazione di un giudice per le indagini preliminari senza che sia descritta la fattispecie concreta e senza che siano spiegati i motivi per cui si aderisce a tale provvedimenti;

con il secondo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen. e art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudizio tributario e autonomo da quello penale cosicchè il giudicato penale non vincola il giudice tributario per il quale non ricorrono alcune limitazioni probatorie e che, sempre al contrario del giudice penale, può ricorrere a presunzioni per motivare le sue decisioni;

Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inesistenza del ricorso introduttivo per mancanza della notifica dell’atto introduttivo da parte dell’Agenzia delle entrate ad uno dei due procuratori costituiti e di improcedibilità del ricorso per il deposito della sentenza fuori dei termini di legge e priva del visto di conformità.

Infatti, quanto alla mancanza della notifica dell’atto introduttivo da parte dell’Agenzia delle entrate ad uno dei due procuratori costituiti questa Corte ha affermato che, qualora la parte ricorrente si sia costituita a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza, deve ritenersi che essa sia rappresentata da entrambi i procuratori, con procura disgiunta, con la conseguenza che la notificazione dell’atto di opposizione può essere fatta all’uno o all’altro dei procuratori, aventi pieni poteri di rappresentanza processuale, anche ai fini della domiciliazione (Cass. 21 giugno 2013, n. 15699); analogamente Cass. 3 marzo 2014, n. 4933, secondo cui qualora la parte sia costituita in giudizio con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notificazioni anche se il mandato è congiunto, poichè, anche in questo caso, la notifica raggiunge un rappresentante della parte professionalmente qualificato, mentre il carattere congiunto del mandato, ove non ricorra un’attività processuale ad esecuzione unitaria di tutti i mandatari, non assume rilievo per il notificante, principio ribadito da Cass. SU 9 giugno 2014, n. 12924).

Per quanto riguarda invece il lamentato deposito della sentenza fuori dei termini di legge e priva del visto di conformità, dall’esame degli atti risulta che la sentenza appellata e non notificata è stata depositata il 14 aprile 2017, il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato notificato al contribuente in data 27 settembre 2017 e che in Cassazione è stata depositata, in data 14 ottobre 2017, copia della stessa sentenza provvista del visto di conformità, ossia entro i venti giorni dalla notifica così come previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 1.

Nel merito, si ritiene che il primo motivo di ricorso sia fondato in quanto in materia di contenzioso tributario nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna: così Cass. 28 giugno 2017, n. 16262 e Cass. 23 maggio 2012, n. 8129 (e peraltro e a maggior ragione il decreto di archiviazione non ha per definizione alcun valore definitivo in quanto insuscettibile di passare in giudicato tanto che le indagini, come previsto dall’art. 414 cod. proc. pen., possono essere sempre riaperte pur dopo la sua emissione: cfr. ad esempio Cass. pen. 19 gennaio 2017, dep. 24 marzo 2017, n. 14777).

Ritenuto pertanto che il primo motivo di ricorso e fondato e pertanto, assorbito il secondo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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