Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.26374 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2012 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 09/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. CAMPANILE PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BONIS che ha chiesto l’accoglimento.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 90/5/2009 la CTP di Alessandria rigettava il ricorso proposto dal sig. R.T., il quale aveva impugnato l’avviso di accertamento per maggiori redditi da lavoro dipendente per l’anno 2003, affermando di essere iscritto all’AIRE, in quanto residente in *****, dove aveva prestato la propria attività lavorativa al servizio della società Italiana Trenitalia S.p.a..

Con la sentenza indicata in epigrafe la C.T.R. di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, ha ritenuto infondata la pretesa fiscale, richiamando l’art. 15 della Convenzione Italo Francese ratificata con la L. 7 gennaio 1997, n. 19, secondo cui le remunerazioni ricevute da un residente in uno Stato per attività dipendente ivi svolta, sono imponibili solo in detto Stato. E’ stato al riguardo posto in evidenza che il R. aveva dimostrato di essere residente in *****, di non aver subito ritenute dal proprio datore di lavoro e di aver versato al Fisco francese le imposte relative ai suddetti redditi.

Per la cassazione di tale decisione propone l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a unico motivo. L’intimato non svolge attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19 della Convenzione stipulata il 5 ottobre 1989 fra l’Italia e la Francia al fine di evitare doppie imposizioni, e ratificata con L. n. 20 del 1992: tale norma prevede, al comma 1, un criterio di collegamento esclusivo con lo Stato di cittadinanza da cui provengono le remunerazioni, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in numerose pronunce, ancorchè inerenti ad analoga convenzione stipulata con la Svizzera. Il riferimento della CTR al comma 3 del richiamato art. 19 della Convenzione non sarebbe corretto, poichè conterrebbe un richiamo alle disposizioni contenute nel precedente art. 15, alla condizione, non ravvisabile nella specie, dell’esercizio di “una attività industriale o commerciale”.

La censura non appare meritevole di positivo apprezzamento.

L’art. 19 della citata convenzione fra Francia e Italia così dispone: “a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l’Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato nel quale i servizi sono resi se il beneficiario della remunerazione è un residente di questo Stato: i) che abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dell’altro Stato, o che senza avere la nazionalità dell’altro Stato, era residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, (per quanto riguarda l’Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l’Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia).

L’art. 15, richiamato nell’impugnata decisione, recita: “1. Salve le disposizioni degli artt. 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiarlo soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti.

4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti”.

Il giudice del merito ha correttamente applicato dette disposizioni, tenendo conto delle specifiche previsioni dell’art. 19, comma 3 della citata convenzione, e dell’art. 15, secondo cui nel caso di cittadino residente in altro Stato, nel quale svolge un’attività dipendente, la relativa retribuzione è imponibile esclusivamente in detto Stato e dando atto, senza che al riguardo siano state sollevate osservazioni, che il R. risiede in ***** dove svolge la propria attività lavorativa, versando le imposte dovute.

Non si provvede in merito al regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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