LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA ESATRI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA 11, presso lo studio dell’avvocato ERMETES AUGUSTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERMETES PAOLO;
– ricorrente –
contro
G.A., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 393/2009 del TRIBUNALE di LODI, depositata il 25/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. GRECO ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
G.A. con atto di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi ha proposto davanti al Tribunale di Lodi opposizione al pignoramento presso terzi chiedendo di “accertare e dichiarare nulle ed inesistenti e comunque invalide le cartelle esattoriali, in assenza del nominativo del responsabile del procedimento” nonchè le notifiche delle cartelle stesse, e di dichiarare che esso opponente nulla doveva per i motivi esposti in narrativa.
Si costituiva la spa Equitalia Esatri che anzitutto chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda nel merito, dichiarando la nullità delle cartelle esattoriali perchè prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, perchè notificate soltanto al G., fallito dopo la maturazione dei presupposti delle obbligazioni tributarie in discorso, e non anche al curatore fallimentare, per essere prescritto il credito relativo alle imposte iscritte a ruolo e per essere il concessionario decaduto, alla luce del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.
Quanto alla carenza di giurisdizione, l’eccezione era infondata, trovando nella specie applicazione il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, a lume del quale restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto.
Nei confronti della sentenza la spa Equitalia Esatri propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di cinque motivi, due dei quali attinenti alla giurisdizione.
L’Agenzia delle entrate ed G.A. non hanno svolto attività nella presente sede.
Col primo motivo l’agente della riscossione censura la sentenza per omessa motivazione sulla questione di inammissibilità per tardività del ricorso ex art. 617 cod. proc. civ.; col secondo motivo denuncia la violazione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4, ter, convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, secondo cui l’indicazione del responsabile del procedimento deve essere contenuta nella cartella, a pena di nullità, in relazione ai ruoli consegnati a decorrere dal 1 giugno 2008, laddove nella specie essi erano stati tutti consegnati all’agente della riscossione prima di tale data; col terzo motivo denuncia carenza di giurisdizione – violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, portando le cartelle impugnate pretese tributarie ed essendo riservate alla giurisdizione tributaria tutti gli atti che precedono l’esecuzione, come nella specie; col quarto motivo denuncia “violazione di legge nel merito in generale”; col quinto motivo, lamentando “violazione di legge – art. 231 c.p.c. carenza di giurisdizione – violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 456 del 1992, artt. 2 e 19 e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57”, ribadisce la spettanza alla cognizione del giudice tributario delle questioni relative alla sussistenza della pretesa e a vicende modificative o estintive delle stesse.
Il terzo ed il quinto motivo, attinenti alla giurisdizione – dal cui scrutinio occorre perciò muovere – sono fondati, con assorbimento dell’esame delle ulteriori questioni.
Secondo il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia – consolidato orientamento che consente alla sezione semplice di decidere sulla questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, – “è attribuita alle commissioni tributarie, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito (a decorrere dal 1 gennaio 2002) dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, la cognizione di “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, estesa ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo, che si arresta unicamente di fronte agli “atti della esecuzione tributaria”, fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, nè le cartelle esattoriali nè gli avvisi di mora” (Cass. sezioni unite, 15 maggio 2007, n. 11077).
Infatti, “la giurisdizione del giudice tributario – che si estende alla cognizione “di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie”, con la sola esclusione degli atti dell’esecuzione tributaria, fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, nè le cartelle esattoriali nè gli avvisi di mora – include anche la controversia relativa ad una opposizione all’esecuzione, nella specie attuata con un pignoramento presso terzi promosso con riguardo al mancato pagamento di tasse automobilistiche, quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo, non rilevando la formale qualificazione come “atto dell’esecuzione” del predetto pignoramento ed invece contestandosi le cartelle esattoriali emesse per tasse automobilistiche che si ritengano non dovute, in quanto relative ad auto già demolite” (Cass. sezioni unite, 5 luglio 2011, n. 14667).
E ancora “in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e dell’art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass., sezioni unite, 5 giugno 2017, n. 13913).
Il terzo ed il quinto motivo vanno pertanto accolti, assorbito l’esame delle ulteriori questioni, la sentenza impugnata va cassata e dichiarata la giurisdizione sulla controversia del giudice tributario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti.
Considerata la peculiarità della vicenda processuale, vanno compensate fra le parti le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione della Commissione tributaria provinciale di Lodi, dinanzi alla quale rimette le parti.
Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018