LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROMAGRID s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA N. 2, presso lo studio dell’Avv. TROIANO Riccardo e rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall’Avv. MAINARDI Alessandro;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 206/14/11, depositata il 23 marzo 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2018 dal relatore Cons. Dott.ssa CRUCITTI Roberta.
RILEVATO
che:
ROMAGRID s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnò l’avviso di accertamento, relativo ad iva, irpeg e irap dell’anno 2003 con relativa sanzione, emesso a seguito di processo verbale di constatazione con il quale si erano rilevate anomalie contabili in relazione al conto cassa (che presentava un saldo negativo) ed all’andamento degli indici di rotazione del magazzino, di ricarico e di produttività per addetto;
la Commissione Tributaria Provinciale accolse il ricorso, ritenendo che il solo valore negativo di cassa, in presenza di contabilità formalmente regolare, non legittimasse il ricorso all’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39;
la decisione appellata dall’Agenzia delle entrate è stata integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale -rilevato che l’accertamento era stato di tipo “analitico” con legittime operazioni di controllo sugli indici di magazzino, sulla percentuale di ricarico e sulla produttività per addetto – affermava che, a fronte di tali elementi presuntivi, nessuna prova contraria era stata fornita dalla contribuente;
avverso la sentenza Romagrid s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, su tre motivi, al quale resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo – prospettante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, e art. 2729 cod. civ. – si deduce l’errore commesso dalla Commissione Tributaria Regionale nell’avere ritenuto legittimo l’accertamento malgrado fosse scaturito solo dal riscontro di modesti saldi negativi del conto cassa;
la censura è inammissibile, per difetto di interesse all’impugnazione, laddove la ratio decidendi posta a base del convincimento espresso dal Giudice di appello è diversa da quella prospettata in ricorso;
la Commissione Regionale, infatti, ha preliminarmente rilevato che l’accertamento fosse di tipo analitico e che, in tal senso, l’Ufficio finanziario aveva preso in considerazione tutta una molteplicità di elementi indiziari (non il solo saldo negativo di cassa ma anche gli indici di magazzino, il ricarico e la produttività per addetto) a fronte dei quali nessuna prova di segno contrario era stata fornita dalla contribuente;
tali accertamenti in fatto e tali argomentazioni in diritto, idonei a reggere la decisione assunta, non sono stati censurati con il ricorso per cassazione;
con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione delle medesime norme di legge, di cui al primo motivo, laddove la C.T.R. aveva riconosciuto la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria malgrado la stessa avesse adottato meri indici induttivi (in particolare, solo gli indici di ricarico) per presumere ed accertare maggiori ricavi;
anche tale censura appare inammissibile per inconferenza con il decisum laddove il Giudice di appello ha rilevato, invece, che i maggiori ricavi erano stati determinati sulla base di dati desunti dalla stessa contabilità aziendale in contraddittorio con la contribuente;
infine, con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la sentenza impugnata di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sul fatto rappresentato dall’esistenza o meno, nel caso di specie, di presunzioni gravi, precise e concordanti;
la censura è inammissibile; a parte la contemporanea deduzioni di più vizi, tra loro incompatibili (quali l’omessa e insufficiente motivazione) di cui sarebbe affetta la motivazione della sentenza impugnata, con il mezzo di impugnazione non si contesta l’omesso esame di un fatto “storico” nell’accezione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quanto piuttosto di una questione in diritto (quale la rilevanza delle presunzioni);
ne consegue, in conclusione, il rigetto del ricorso con la condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate, alle spese come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna Romagrid s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018