LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.C.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 136/01/11, depositata in data 11 luglio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2018 dal relatore Cons. Dott.ssa CRUCITTI Roberta.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti di L.C. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia – nella controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento relativo ad irpef, Iva ed irap 2003 – pur riconoscendo la legittimità dell’accertamento come operato dall’Amministrazione finanziaria, aveva ritenuto, però, di disapplicare le sanzioni irrogate ai sensi del D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 6, comma 5 bis quale causa di non punibilità;
il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo di ricorso – prospettante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 6, comma 5 bis, per avere la Commissione Regionale disapplicato le sanzioni irrogate ritenendo sussistere, per la peculiarità del caso, una causa di non punibilità, – è palesemente fondato;
ai sensi della norma, malamente, applicata dalla C.T.R. nel testo vigente ratione temporis: “Non sono, inoltre, punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo”;
al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che la violazione formale non punibile, ossia la violazione meramente formale, deve rispondere a due concorrenti requisiti: non deve arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non deve incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo (cfr. Cass. 8 marzo 2013, n. 5897; conformi, 25 giugno 2014, n. 14402; 22 dicembre 2014, n. 27211; 15 luglio 2015, n. 14767);
nella specie, atteso il tipo di accertamento posto in essere dall’Amministrazione finanziaria (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) confermato nella sua legittimità e fondatezza dallo stesso giudice di appello, è palese l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma ai fini di ravvisare una causa di non punibilità;
ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, affinchè provveda al riesame, adeguandosi ai principi illustrati, e regoli le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018