LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio legale in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, ALLA VIA SALARIA N. 227, presso l’avv. CIAPPA Giovanni, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.424/07/11 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione 7, depositata il 18/7/2011 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2018 dal Consigliere Dott.ssa GIUDICEPIETRO Andreina e lette le conclusioni del P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO
CHE:
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro B.P. per la cassazione della sentenza n. 424/07/11, indicata in epigrafe, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione 7, depositata il 18 luglio 2011 e non notificata, concernente l’impugnativa da parte del contribuente dell’avviso di accertamento n. *****, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio delle Entrate di ***** – per l’anno di imposta 2006, in seguito a controllo della posizione fiscale dell’attività di “Rivendita di tabacchi e generi di monopolio e Ricevitoria del lotto”;
2. l’atto impositivo era scaturito dalla mancata risposta ad un questionario (che, secondo la contribuente, era addebitabile unicamente ad omissione del proprio consulente fiscale, denunciato per questo all’autorità), nonchè da una comunicazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, relativa alla somma di Euro 149.732,35 corrisposta per aggi alla contribuente nel 2006, e dall’analisi dei conti correnti bancari n. ***** (Banca Credito popolare) e n. ***** (Banca Intesa), su cui risultavano versamenti per Euro 279.810,08 e prelievi per Euro 237.302,52;
3. in base a tali elementi l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto inattendibile la dichiarazione dei redditi della contribuente, accertando induttivamente un maggior reddito di Euro 707.834,00, in luogo di quello dichiarato di Euro 22.351,00;
4. con sentenza 489/31/09 la C.T.P. di Napoli aveva accolto in parte il ricorso della contribuente e rideterminato il reddito imponibile per l’anno 2006 in Euro 24.819,00, di cui Euro 2.468,00 da assoggettare al recupero IVA, annullando per il resto la pretesa impositiva;
5. avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto appello, deducendo la fondatezza della pretesa impositiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, ma la C.T.R. della Campania, sezione 7, ha rigettato l’appello, confermando la sentenza del giudice di prime cure;
6. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. della Campania, B.P. si costituisce con controricorso notificato il 30/3/2012;
7. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
8. il P.G., Dott. BASILE Tommaso, faceva pervenire conclusioni scritte, con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
Che:
1.1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 39, commi 1 e 2, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo la ricorrente, infatti, il giudice di merito ha violato le norme sulla distribuzione dell’onere probatorio, che prevedono una presunzione legale in favore dell’Ufficio in tema di accertamento analitico – induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 39, comma 1;
in particolare, nel caso di specie, l’accertamento era basato sulla comparazione tra la dichiarazione, le scritture contabili ed i risultati degli accertamenti bancari, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32;
dalle risultanze delle indagini bancarie sarebbero emersi prelevamenti e versamenti non contabilizzati che, ai sensi dell’art. 32 citato, dovevano considerarsi ricavi tassabili, ai fini delle imposte dirette, nonchè cessioni di merce non fatturate, ai fini dell’IVA;
1.2. il motivo è fondato e deve essere accolto;
1.3. invero, nel caso in cui l’Amministrazione accerti il reddito di impresa con il metodo analitico – induttivo, vige una presunzione legale relativa a favore dell’Ufficio ed il contribuente ha l’onere di dare la prova rigorosa e specifica delle spese e della loro inerenza all’attività imprenditoriale;
in particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi d’impresa, è applicabile la presunzione, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questi non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito;
inoltre “la presunzione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 consente all’Amministrazione finanziaria di riferire “de plano” ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui” (Cass. sent. n. 10249/2017);
nella fattispecie in esame il giudice di appello ha ritenuto che la contribuente avesse fornito la prova dei costi inerenti all’attività di impresa, “non fosse altro perchè, trattandosi di un tabaccaio, la quasi totalità dei prodotti provengono dall’amministrazione pubblica, per cui il contribuente deve necessariamente procedere all’acquisto previo prelievi bancari”;
la C.T.R. della Campania ha ritenuto “illogico che un esercente quale un tabaccaio non provveda costantemente e reiteratamente a versare gli incassi presso le banche per poi ritirarli ai fini degli acquisti dei prodotti da vendere”;
tali affermazioni del giudice di appello, di portata estremamente vaga e generica, prive di alcun riferimento ai movimenti bancari contestati ed alla documentazione contabile prodotta dalla contribuente, sostanzialmente vanificano nel caso di specie la presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32;
“in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass. ord. n. 11102/2017);
deve, quindi, ribadirsi il principio secondo cui, anche nel caso in cui il contribuente fornisca la prova contraria alla presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 mediante presunzioni semplici, queste ultime devono essere gravi, precise e concordanti, cioè analitiche e specifiche, tanto da superare la presunzione di legge;
ove poi, il giudice abbia inteso fare riferimento al fatto notorio, “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile” (Cass. sent. N. 6299/2014);
nel caso di specie la sentenza impugnata non contiene alcuna analisi dei fatti noti, da cui dedurre quelli ignoti, ma solo affermazioni, generiche e prive di collegamento con i singoli fatti contestati ed i documenti acquisiti, che in sostanza si traducono nella violazione della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e dei principi di ripartizione dell’onere probatorio tra Amministrazione e contribuente;
in particolare, la C.T.R. della Campania, dopo aver richiamato la presunzione legale relativa a favore dell’Ufficio ed aver affermato che, sulla base delle risultanze delle indagini bancarie, i prelevamenti ed i versamenti non contabilizzati devono contribuire alla determinazione del reddito di impresa, salvo prova contraria della contribuente, non ha applicato tale presunzione al caso in esame, ritenendo che la stessa fosse superata dalla natura dell’attività svolta dalla contribuente, senza evidenziare alcun ulteriore elemento;
2.1. con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che gli aggi relativi alle cessioni di beni di monopolio dovevano concorrere alla formazione del reddito di impresa e che, invece, erano stati esclusi dai giudici di merito;
2.2. anche tale motivo è fondato, poichè ai sensi dell’art. 18 citato, gli aggi relativi alle cessioni di beni di monopolio dovevano concorrere alla formazione del reddito di impresa nella voce dei ricavi e di ciò il giudice di appello non ha tenuto conto;
3.1. deve, quindi, ritenersi che i motivi di ricorso, proposti dall’Agenzia delle Entrate sotto il profilo della violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, siano complessivamente fondati e debbano essere accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, affinchè decida nel merito, anche sulle spese, nel rispetto del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese, alla C.T.R. della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018