Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.26386 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELESPAZIO SPA;

– intimato –

nonchè da:

TELESPAZIO SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 14, DI TANNO ASSOCIATI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO, presso lo studio dell’avvocato NICASTRO ROSAMARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETRECCA STEFANO con procura notarile agli atti del Not. Dr. R.F.M. in ROMA rep. n. 66983 del 18/04/2011;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 40/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO depositata il 30/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO MAURO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e cassarsi la sentenza impugnata, rigetto del ricorso incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e rigetto di quello incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato NICASTRO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale.

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 19.12.2001, l’Agenzia delle Entrate di Roma notificava alla società Telespazio spa un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2000, con il quale accertava un maggior reddito imponibile ai fini Irpeg di Lire 72.563.693.658 così ricostruito: a decorrere dall’anno 1995 la società Telespazio instaurava un rapporto commerciale con la Orbit Communication Company LTD con sede nelle *****, controllata da altra società avente sede in *****, accumulando progressivamente un credito complessivo di Lire 77.482.000.000, ceduto in data 5.12.2000 con clausola pro-soluto alla società finanziaria Ifitalia (gruppo BNL) per il corrispettivo di Lire 450.000.000; la contabilizzazione della perdita su crediti determinava una riduzione del reddito imponibile per l’anno di imposta 2000 di Lire 72.563.693.658, che l’Agenzia delle Entrate disconosceva ritenendo la sussistenza di una operazione elusiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, nonchè la mancanza di valide ragioni economiche per la cessione del credito alle condizioni contrattualmente stabilite.

Contro l’avviso di accertamento la società Telespazio spa proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 314 del 2008.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 30 marzo 2010.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Telespazio spa resiste con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso; propone ricorso incidentale condizionato sulla base dei motivi numerati da 6^ a 12^. Deposita memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A) Ricorso principale.

La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso principale, formulata dalla controricorrente, deve essere rigettata. Il ricorso principale, pur contenendo la integrale riproduzione di atti del processo, nella articoolazione dei singoli motivi di ricorso riproduce per sintesi i fatti di causa la cui esposizione è necessaria ai fini dell’apprezzamento delle ragioni di censura dedotte nel giudizio di legittimità; in tal modo non incorre nel denunciato difetto del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa” richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015).

1. Primo motivo: “Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2 e 3 e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per mancanza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e della richiesta delle parti.

2. Secondo motivo: “Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4", per violazione dell’obbligo di motivazione”.

3. Terzo motivo: “Omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, essendo assolutamente impossibile comprendere l’iter logico-giuridico seguito dalla Commissione tributaria regionale.

4. Quarto motivo: “Violazione dell’art. 2697 cod. civ., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 66 e 75, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cui ha attribuito all’ente impositore l’onere di dimostrare l’insussistenza delle condizioni per la deduzione della perdita sul credito.

Il secondo, terzo e quarto motivo sono fondati ed assorbono il primo motivo. L’atto di appello (trascritto da pag. 14 a pag. 17 del ricorso per cassazione) contiene una dettagliata esposizione delle ragioni dell’impugnazione proposta dall’Ufficio, quali, a titolo esemplificativo, la dedotta mancanza dei requisiti di certezza e precisione richiesti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, (ora art. 101) ai fini della deducibilità delle perdite su crediti; la natura antieconomica della cessione del credito pro soluto; la mancata dimostrazione della definitività della perdita, anche in considerazione del fatto che il pacchetto di controllo della società saudita Mawarid, controllante della Orbit Ltd, era posseduto dal principe primogenito del Regno di *****, ecc.). A fronte della analiticità dei motivi di appello e della complessità della questioni devolute, la Commissione tributaria regionale ha deciso la controversia con la seguente affermazione: “allo stato la sentenza emessa dalla CTP non è modificabile. Infatti l’Ufficio non prova in modo sostanziale il proprio assunto e le proprie tesi. Restano quindi valide le ragioni sostenute dalla società Telespazio in prima istanza e ribadite al presente”. La motivazione, connotata da evasività e sostanziale mancanza di contenuto argomentativo, integra la fattispecie della motivazione meramente apparente, poichè rende impossibile individuare le concrete ragioni in base alle quali il giudice si è determinato al rigetto dell’atto di appello.

Con specifico riguardo al tema dell’onere probatorio, introdotto con il quarto motivo di ricorso, deve essere ribadito il principio secondo cui, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, comma 3 (ora art. 101, comma 5), soltanto le perdite su crediti risultanti da procedure concorsuali ovvero da ristrutturazione dei debiti omologata sono, di per sè, deducibili senza ulteriori oneri di provare la certezza della perdita. In ogni altro caso, deve invece essere applicata la regola generale secondo cui è onere del contribuente documentare la perdita su crediti con “elementi certi e precisi”; pertanto, anche in caso di cessione del credito “pro soluto”, permane in capo al contribuente l’onere di documentare sia la congruità del prezzo di cessione stimato rispetto al valore nominale del credito, sia gli elementi oggettivi che giustificano la perdita derivante dal ricorso all’operazione di cessione del credito, mentre spetta al giudice di merito l’apprezzamento (motivato) delle risultanze probatorie offerte in causa (in tal senso Sez. 5 n. 5357 del 10/03/2006; Sez. 5 n.20450 del 6/10/2011).

B) Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente è inammissibile. Questa Corte ha affermato il principio che la parte vittoriosa nel giudizio di appello non ha interesse a proporre ricorso per cassazione, di tipo incidentale condizionato, avverso le domande od eccezioni, subordinate o alternative, non accolte o ritenute assorbite dal giudice di appello, poichè, mancando una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 346 cod. proc. civ., in caso di accoglimento del ricorso principale con cassazione della sentenza e rinvio ad altro giudice, rimane impregiudicata la facoltà delle parti di riproporre le medesime questioni nel giudizio di rinvio (Sez. U, Sentenza n. 14382 del 08/10/2002; Sez. 3 n. 25821 del 10/12/2009; Sez. 3 n. 12728 del 25/5/2010; Sez. 5 n. 574 del 15/01/2016).

Dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, la sentenza deve essere cassata in accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, assorbito il primo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale accolto e rinvia per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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