LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. Piera – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato FRATTARELLI PIERO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAVARZERE ANNUNCIATA, LANZA ARTURO giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 47/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. del VENETO depositata l’11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO MAURO che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che prende atto della rinuncia con compensazione delle spese.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava a C.A. un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2003, con il quale contestava la mancata dichiarazione di un reddito da capitale per Euro 21.507, derivante da somme trasferite nella Repubblica di San Marino, tramite la società fiduciaria Ge.Fin.Sa, per l’importo complessivo di Euro 865.696.
Contro l’avviso di accertamento C.A. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Verona che lo accoglieva con sentenza del 27.10.2009.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello accolto dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 11.4.2011, che confermava l’avviso di accertamento impugnato.
Contro la sentenza di appello C.A. propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, artt. 24 e 111 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, lett. 4) per difetto assoluto di motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale impugnata; inadeguatezza ed incongruità della motivazione della motivazione e totale assenza dell’iter logico-giuridico della stessa; la sentenza impugnata ha omesso di statuire, in violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., e di motivare sulle doglianze specificamente formulate nel procedimento di appello”; 2) “Violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, lett. 3), dell’art. 2697 cod. civ.; 3) “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., lett. 3), degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.”; 4) “Insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., lett. 5), su un fatto decisivo per il giudizio, in quanto prova a favore del contribuente. Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Evidente violazione del principio volto ad evitare il contrasto tra giudicati”; 5) “Violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, lett. 3 e 5, dell’art. 111 Cost. e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 e succ. mod. e della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3: assenza di motivazione nell’avviso di accertamento”; 6) “Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., lett. 3) degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e art. 342 cod. proc. civ., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2: vizio di ultrapetizione o di extrapetizione, nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la proposzione dell’appello e l’ammissibilità dell’appello nonostante la genericità dei motivi”.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Con memoria del 28.12.2017 il ricorrente, premesso di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito nella L. n. 96 del 2017. deposita dichiarazione di rinuncia al ricorso, debitamente notificata alla Agenzia delle Entrate che ha aderito alla rinuncia chiedendo la compensazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della intervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata della parte ricorrente e ritualmente comunicata alla parte resistente, con gli effetti previsti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018