Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.26390 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.E., R. O R.A.;

– intimati –

nonchè da:

G.E., R. O R.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCCHESE TIZIANO giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 299/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

Della LOMBARDIA, depositata il 09/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO MAURO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, non luogo a procedere del ricorso incidentale condizionato;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto l’accoglimento.

FATTI DI CAUSA

Con atto registrato in data 11.5.2005 G.E. e R.A. conferivano nella società Touring Garda srl crediti e beni immobili, rappresentati da terreno e corpo di fabbricato, costituenti il complesso immobiliare ***** in *****. Con atto del 3.6.2005, registrato il 8.6.2005, G. e R. cedevano ciascuno la propria quota del 50% di partecipazione nella società ***** snc per il corrispettivo di Euro 227.500 ciascuno.

L’Agenzia delle Entrate notificava ai predetti contribuenti due avvisi di accertamento con cui determinava la plusvalenza non dichiarata derivante dal conferimento del complesso immobiliare, considerando come corrispettivo il valore normale dei beni conferiti, nonchè la plusvalenza derivante dalla cessione delle quote di partecipazione nella s.n.c..

Contro gli avvisi di accertamento G. e R. proponevano distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia che li accoglieva parzialmente con sentenza n. 25 del 2009, confermando la plusvalenza da conferimento e riducendo la plusvalenza da cessione di quote ad Euro 12.055 per ciascun socio.

I contribuenti proponevano appello e l’Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza del 9.11.2010 accoglieva l’appello principale dei contribuenti annullando la plusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile adibito ad albergo; rigettava il motivo di appello principale relativo alle sanzioni; rigettava l’appello incidentale proposto dall’Ufficio con riguardo alla riduzione, operata dal giudice di primo grado, della plusvalenza da cessione delle quote di partecipazione. In particolare il giudice di appello affermava che la cessione del complesso immobiliare non aveva generato plusvalenza tassabile, dovendo farsi riferimento alla data di acquisto della struttura alberghiera avvenuta il 15.12.1999, e non alla data di ristrutturazione avvenuta nel corso dell’anno 2001, con la conseguenza che la cessione (più esattamente il conferimento) del complesso alberghiero effettuata il 11.5.2005 non aveva generato plusvalenza per mancanza del requisito temporale richiesto dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67 (decorrenza di un periodo non superiore ai cinque anni dall’acquisto).

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

G. e R. resistono con controricorso. Propongono ricorso incidentale condizionato sulla base di sei motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A) Il ricorso principale deve essere accolto.

1. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 in combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la C.T.R. non ha ritenuto “nuova costruzione” agli effetti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67 l’intervento di ristrutturazione ed ampliamento effettuato sull’immobile conferito nell’anno 2001.

2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la C.T.R. ha negato che un intervento di ristrutturazione edilizia consistito nella aggiunta di una nuova ala e nella sopraelevazione di un piano possa considerarsi “nuova costruzione” realizzata nell’anno in cui è stata effettuata la ristrutturazione edilizia.

Il primo e secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Ai fini della nozione di bene immobile costruito da non più di cinque anni, la cui cessione a titolo oneroso genera plusvalenza tassabile ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), occorre avere riguardo al concetto di “nuova costruzione” desumibile dalla normativa di settore ed in particolare dalla definizione della tipologia degli interventi edilizi contenuta nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. e), secondo cui costituiscono “interventi di nuova costruzione” non solo gli edifici edificati interamente ex novo, ma anche gli edifici esistenti sottoposti ad una ristrutturazione sostanziale comportante “l’ampliamento di manufatti all’esterno della sagoma esistente”. Secondo l’accertamento di fatto condotto dal giudice di merito ed evidenziato nella sentenza impugnata, l’intervento di ristrutturazione eseguito nel corso dell’anno 2001 è consistito “nel sopralzo della struttura precedente ed in altri lavori che ne hanno aumentato la volumetria cresciuta complessivamente del 50% circa (agli iniziali 2.891 metri cubi se ne sono aggiunti 1.481,12)….quanto realizzato nel 2001 rappresenta un’aggiunta (un piano e un’ala)”. L’attività edilizia realizzata, nei termini descritti dal giudice di merito, non rientra in alcuna delle fattispecie di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma corrisponde pienamente alla nozione urbanistica di “intervento di nuova costruzione”, con conseguente tassabilità della plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di immobile costruito da non più di cinque anni, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b).

3. Terzo motivo: “Motivazione omessa su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” nella parte in cui la C.T.R. non ha considerato l’immobile come costruito nel 2001, anno di effettuazione della ristrutturazione edilizia.

4. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” nella parte relativa alla esclusione della plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà e dalla cessione di usufrutto.

Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.

5. Quinto motivo: “Motivazione omessa od insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, in riferimento alla tassazione della plusvalenza da cessione di quote.

Il motivo è fondato. Nel proprio appello incidentale l’Ufficio, in riferimento alla riduzione della plusvalenza da cessione di quote operata dalla C.T.P., aveva dedotto che i prospetti prodotti dai contribuenti (allegato 7) a sostegno della correzione della plusvalenza da cessione di quote, fatta propria dal giudice di primo grado, contenevano meri dati numerici, semplicemente esposti dai contribuenti ma “non documentati”.

La Commissione tributaria regionale rigetta l’appello incidentale dall’Ufficio, proposto con riguardo alla riduzione della plusvalenza da cessione di quote operato dalla C.T.P., affermando che “al prospetto prodotto in primo grado quale allegato 7 l’Agenzia delle Entrate non ha opposto specifiche contestazioni”. Diversamente, il motivo di appello incidentale della Agenzia delle Entrate, riprodotto nel ricorso per cassazione, contiene la specifica contestazione secondo cui il prospetto prodotto dai ricorrenti consta di una mera esposizione di dati numerici “non documentati”, e tale profilo di censura non è stato oggetto di motivata disamina da parte del giudice di appello.

B) Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.

Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente è inammissibile. Questa Corte ha affermato il principio che la parte vittoriosa nel giudizio di appello non ha interesse a proporre ricorso per cassazione, di tipo incidentale condizionato, avverso le domande od eccezioni subordinate o alternative, non accolte o dichiarate assorbite dal giudice di appello, poichè, mancando una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 346 cod. proc. civ., in caso di accoglimento del ricorso principale con cassazione della sentenza e rinvio ad altro giudice, rimane impregiudicata la facoltà delle parti di riproporre le medesime questioni nel giudizio di rinvio (Sez. U n. 14382 del 08/10/2002; Sez. 3 n. 25821 del 10/12/2009; Sez. 3 n. 12728 del 25/5/2010; Sez. 5 n. 574 del 15/01/2016).

In accoglimento del primo, secondo e quinto motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, la quale, nell’esame del motivo di appello relativo alla sussistenza della plusvalenza da conferimento del complesso immobiliare, si atterra al principio di diritto enunciato. Alla Commissione tributaria regionale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, secondo e quinto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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