Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26391 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avv. ATTANASIO Antonino, con domicilio eletto in ROMA, VIA GERMANICO N. 101, presso lo studio dell’avv. AGATI Ottorino.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 153/1/2011, pronunciata il 28/02/2011, depositata il 4/04/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2018 dal Consigliere Dott. GUIDA Riccardo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. B.A., esercente l’attività di trasporto con taxi, ricorre, articolando quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (in seguito: CTR) che – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, notificato dall’Ufficio in data 22/05/2008, che rettificava in aumento i ricavi percepiti dal contribuente per l’attività di taxista, per l’anno d’imposta 2003, e quindi fissava una maggiore base imponibile e maggiori imposte, oltre agli interessi e alle sanzioni – in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, ne ha rideterminato i ricavi in Euro 60mila, con i conseguenti effetti in tema di reddito d’impresa, IRAP e sanzioni.

1.1. In particolare, secondo i giudici d’appello, l’accertamento dell’Agenzia delle entrate, sebbene non privo di un supporto presuntivo, non “fornisce elementi tranquillanti, in assenza di congrui studi di settore”, il che rende legittima la riduzione dei ricavi operata dal giudice di prime cure, sia pure con un ulteriore loro ridimensionamento per l’alta probabilità dell’uso del taxi per scopi personali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo censura la nullità della sentenza per omessa pronuncia su sette motivi d’appello e per omessa pronuncia parziale su due motivi d’appello e la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 112 cod. proc. civ., D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, perchè la CTR, che ha determinato in Euro 60 mila i ricavi, a fronte di Euro 85.446,00 accertati dall’Ufficio e di Euro 28.988,00 dichiarati dal contribuente, ha circoscritto il thema decidendum a questioni che non esauriscono l’intera materia del contendere e sono inidonee a definire il giudizio.

La CTR ha omesso di pronunciare sulle censure del ricorrente relative all’insussistenza dei presupposti per la determinazione induttiva dei ricavi complessivi dell’esercizio dell’attività di taxi, articolate in nove motivi d’appello.

La sentenza si sofferma esclusivamente sull’incidenza, sulle corse totali ricostruite dall’Agenzia delle entrate in via induttiva, delle corse con passeggero senza bagaglio o senza chiamata radio o sull’uso per motivi personali dell’autovettura destinata al servizio taxi, ma omette di esaminare il fulcro della vicenda, consistente nell’individuazione della “corsa media” di un taxi, determinata dall’Ufficio in 3,2 km, sulla base di un “fantomatico”, in realtà inesistente, studio di settore.

2. Il secondo mezzo denuncia l’omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR non ha preso in considerazione i documenti versati in atti dall’appellante a dimostrazione dell’inesistenza di uno studio statistico idoneo a dimostrare che la corsa media di un taxi è di 3,2 km.

3. Il terzo mezzo concerne l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR, dopo avere dato atto, nello svolgimento del processo, che il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso del contribuente, in motivazione afferma che è legittima la “forte riduzione operata dal giudice di prime cure, fondata su considerazioni attendibili” salvo poi, incomprensibilmente, compiere un’ulteriore “limatura dei ricavi”, quantificandoli in Euro 60mila (cfr. pag. 2 della sentenza).

4. Il quarto motivo lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5, n. 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 7 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in quanto la CTR, ritenendo legittima l’applicazione delle sanzioni tributarie per il solo fatto dell’individuazione di un maggiore imponibile, ha qualificato la responsabilità del contribuente come meramente oggettiva, in contrasto con il canone normativo secondo cui l’illecito tributario deve essere sorretto dal dolo o dalla colpa dell’agente.

5. Il secondo e il terzo motivo, preliminari sul piano logico-giuridico rispetto agli altri, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

Il ricorrente si duole del vizio di motivazione della sentenza della CTR che ha omesso di prendere in considerazione o, in subordine, non ha adeguatamente apprezzato, due elementi oggettivi, controversi e decisivi per il giudizio, quali la dedotta inesistenza di studi di settore e la contestata circostanza che la corsa media di un taxi sia pari a 3,2 km.

In effetti, la laconica motivazione della CTR non dà conto, in modo chiaro, univoco ed esaustivo, delle ragioni di conferma della sentenza di primo grado, nè del peso e del valore che è stato attribuito agli elementi obiettivi appena richiamati.

La CTR, anzi, in modo contraddittorio, prima ricorda, correttamente (questo profilo processuale non è contestato), che la Commissione tributaria provinciale di Firenze: “respingeva il ricorso del contribuente”, poi asserisce che l’accertamento dell’Ufficio: “non fornisce elementi tranquillanti, in assenza di congrui studi di settore. E dunque è legittima la forte riduzione operata dal giudice di prime cure, fondata su considerazioni attendibili;”; infine, soggiunge che, rispetto alla pronuncia di primo grado, da confermare “nella sostanza” va compiuta una “limatura dei ricavi”, rideterminati in Euro 60 mila, per l’alta probabilità che il taxi sia utilizzato anche per scopo personale (cfr. pag. 2 della sentenza).

6. La ratio decidendi della pronuncia appare oscura e incomprensibile, in assenza di un’esplicita e ordinata esposizione del criterio logico-giuridico che ha condotto i giudici d’appello alla formazione del proprio convincimento che, in definitiva, aderisce solo in parte al percorso argomentativo della decisione di primo grado (in termini generali, sul tema del vizio di motivazione, per l’obiettiva carenza di un’esposizione, ragionata ed esaustiva, delle ragioni della decisione, cfr., ex multis, Cass. 21/12/2010, n. 25866; Cass. 21/09/2017, n. 22022).

7. La sentenza va, quindi, cassata, con rinvio per un nuovo esame, con assorbimento degli altri motivi.

P.Q.M.

accoglie il secondo e il terzo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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