Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.26398 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CONDELLO A.P. Pasqualina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccado – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30058/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

INERTI CALAMO’ SRL, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’avv. Raffaello Lupi e dall’avv. Claudio Lucisano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio legale Lucisano;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione 6, n. 47/06/2011, depositata il 20/04/2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2018 dal Consigliere Dott. Riccardo Guida;

udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

udito l’Avvocato Alessia Vignoli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vitiello Mauro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo, nei confronti della Inerti Calamò Srl, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto (in seguito: CTR) indicata in epigrafe che – in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, per l’anno 2004, Euro 28.912,00, ai fini dell’IRES ed Euro 3.303,00, ai fini dell’IRAP, oltre alle sanzioni ed agli interessi, per i maggiori importi accertati in conseguenza dell’indebito utilizzo del “fondo perdite su crediti” e del disconoscimento di ammortamenti anticipati per Euro 77.718,57 – confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente in relazione al primo rilievo e lo aveva accolto in relazione alla seconda ripresa a tassazione (per mancato riconoscimento degli ammortamenti anticipati), ha respinto l’appello principale della società e quello incidentale dell’amministrazione finanziaria.

La CTR, per quanto ancora interessa, ha affermato che detto ammortamento è stato effettuato nel rispetto delle regole civilistiche, contabili e amministrative e che l’omessa compilazione, da parte della società, del “Quadro EC” del modello Unico, che ha portato all’emissione dell’avviso di accertamento, non ha rilevanza sul piano fiscale.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.pc..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’Ufficio denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 102 e 109 (Testo unico delle imposte sui redditi), e degli artt. 2423 e 2426 c.c..

In base alla disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie (anno d’imposta 2004), l’art. 109, comma 4 TUIRconsentiva alle società la deduzione di certi componenti negativi di reddito, come gli ammortamenti anticipati di beni materiali, a condizione che la società contribuente compilasse un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (Quadro EC), che doveva contenere informazioni relative ai componenti negativi non transitati nel conto economico.

L’Ufficio si duole che la CTR abbia erroneamente valutato che l’omessa compilazione del Quadro EC, da parte della contribuente, non dovesse essere d’ostacolo al riconoscimento della deduzione dell’ammortamento anticipato ed abbia, pertanto, ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento.

1.1. Il motivo è fondato.

Secondo i giudici d’appello la compilazione del Quadro EC era un mero incombente formale, rimesso alla libera scelta della società, dal cui inadempimento non scaturiva alcuna conseguenza sul piano fiscale.

Ciò in quanto, nella specie, a giudizio della CTR:”l’ammortamento è stato effettuato nel rispetto delle regole civilistiche, contabili e fiscali”, sicchè la mancata compilazione del prospetto EC non ha assunto alcuna rilevanza ai fini erariali (cfr. pag. 4 della sentenza).

Una simile impostazione, però, si pone al di fuori del perimetro delle norme di settore e trascura completamente la disciplina dettata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 4, lett. b), come modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 11 applicabile all’anno d’imposta 2004, che ammetteva che alcuni componenti negativi di natura tributaria potessero essere dedotti dalla base imponibile in via extracontabile, senza necessità di transitare nel conto economico, e, in particolare, stabiliva quanto segue: “gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali… sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e dei fondi.”.

In altri termini, la riforma fiscale del 2003 sanciva quella separazione tra i dati civilistici e quelli fiscali, icasticamente definita come “doppio binario”, grazie alla quale la deducibilità fiscale dei componenti negativi del reddito non era più subordinata alla loro iscrizione nel conto economico del bilancio d’esercizio, ma dipendeva esclusivamente dalla loro segnalazione nel prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi.

Nella specie, a differenza di quanto afferma la sentenza impugnata, l’omessa compilazione del Quadro EC e la registrazione degli ammortamenti anticipati nel conto economico non è stata affatto neutra o irrilevante, sul piano civilistico, contabile e, soprattutto, fiscale.

Tale inadempimento, infatti, ha determinato la redazione di un bilancio d’esercizio non corretto (c.d. bilancio inquinato) a causa dell’inserimento, nel conto economico, di poste prive di una valenza economica e rilevanti esclusivamente sul piano fiscale.

In definitiva, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza d’appello è cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto:

“Ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b) TUIR, nella formulazione applicabile all’anno d’imposta 2004, la deduzione degli ammortamenti anticipati era consentita a condizione che venisse compilato un apposito prospetto (Quadro EC) da allegare alla dichiarazione dei redditi della società di capitali.”.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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