LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. Piera – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
NAR S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avv.to D’AYALA VALVA FRANCESCO, che la rappresenta e difende assieme all’Avv.to MOSCHETTU FRANCESCO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n. 36/33/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 12.3.2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.1.2018 dal Consigliere Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA;
uditi l’Avvocato dello Stato DETTORI Bruno per la ricorrente e l’Avvocato D’AYALA VALVA Francesco per la controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 12.3.2010 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dalla Nar S.p.A. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, nonchè dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da quest’ultima avverso la sentenza n. 115/04/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento IVA ed IRPEG per l’anno 2004 con recupero a tassazione di talune voci di costo, ritenute indeducibili per carenza dei requisiti di inerenza o competenza.
In particolare i rilievi attenevano all’indebita deduzione di costi relativi a premi concessi dalla società Paper Line S.p.A. alla società NAR S.p.A. (con successiva fusione per incorporazione delle due società nell’anno 2008), pari al 4% del fatturato dell’anno 2004, a fronte di quelli applicati nei confronti di altro cliente (pari al 2%), ed al recupero a tassazione della differenza dei prezzi applicati nelle cessioni a Nar S.p.A. rispetto a quelli applicati ad altro cliente.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a sette motivi.
Con un primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente avendo la CTR dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Ufficio per genericità dei motivi, senza illustrare le ragioni che avevano indotto a ritenere i motivi di gravame non specifici, bensì consistenti in una mera riproduzione delle argomentazioni proposte in primo grado.
Con un secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo ha denunciato, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione della sentenza impugnata lamentando che, pur avendo l’Ufficio, nell’appello incidentale, specificamente contestato la. sentenza della CTP argomentando circa i costi non inerenti per la somma di Euro 27.408,96, il recupero di erogazioni liberali indeducibili per Euro 70.050,34, il recupero delle quote di spese indeducibili di manutenzione straordinaria, le perdite su cambi per Euro 2.573,77 ed i ricavi non contabilizzati per vendite effettuate verso la NAR S.p.A., la CTR non aveva in alcun modo valutato tali doglianze, dichiarando i motivi di appello inammissibili per genericità.
Con un settimo motivo ha denunciato, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, per la “mancata considerazione delle argomentazioni svolte in primo grado al fine di evidenziare gli elementi considerati dall’ufficio per rideterminare i maggiori ricavi”.
La NAR S.p.A. si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di cinque motivi.
Con un primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’erronea valutazione da parte della CTR dei documenti di causa e delle risultanze probatorie in relazione all’esistenza nel 2004 di una situazione di crisi della società cliente, NAR spa, tale da giustificare un sostegno tramite la concessione di un “premio-sconto” da parte di Paper Line Spa.
Con un secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione alla rilevanza attribuita dalla CTR alla previsione contrattuale del “premio-sconto” ed alla partecipazione societaria in Paper Line posseduta da NAR S.p.A..
Con un terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione della sentenza impugnata laddove la CTR aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento sulla base del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d per difetto di valide ragioni economiche, mentre oggetto del contendere era un costo ritenuto non inerente dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di un accertamento analitico.
Con un quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) laddove la CTR aveva ritenuto legittima l’applicazione del metodo analitico-induttivo, previsto per l’accertamento dell’inesistenza di passività dichiarate, pur avendo l’Ufficio assunto che il costo, sebbene non inerente, fosse effettivamente esistente in quanto destinato a spostare materia imponibile a favore di altra società del medesimo gruppo che aveva chiuso l’esercizio in perdita.
Con un quinto motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), laddove la CTR, richiamando il metodo analitico-induttivo, aveva confermato la rettifica effettuata dall’Ufficio in base alla condotta non economicamente giustificata, pur in presenza di una ragionevole motivazione economica posta a fondamento della scelta di Paper Line Spa di attribuire il premio sconto all’acquirente NAR, lamentando quindi la mancanza di presunzioni qualificate a fondamento del metodo induttivo.
La società NAR S.p.A. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con allegata documentazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva che assume carattere pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi sia del ricorso principale che del ricorso incidentale, il rilievo della causa di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
2. La questione per cui si controverte concerne, invero, unicamente l’impugnazione, per i motivi dianzi illustrati, di un avviso di accertamento, presupposto dell’emissione di successiva cartella esattoriale in merito alla quale, come da documentazione prodotta in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. dalla società contribuente, quest’ultima risulta aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, che dispone quanto segue: “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, e successive modificazioni, nonchè degli interessi di mora previsti dal medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, e successive modificazioni”.
2.1. L’adesione alla procedura di estinzione del debito, dettata dall’art. 1, comma 620, della citata legge, comporta il versamento, in un’unica soluzione, entro il termine di legge, oggetto peraltro di più proroghe, delle somme dovute, ai sensi dello stesso comma 618; è previsto, inoltre, che l’estinzione del debito sia comunicata dagli agenti della riscossione entro il 30 giugno 2014, mediante posta ordinaria, ai debitori che hanno effettuato il versamento entro il termine previsto, ai sensi dell’art. 1, comma 622.
2.2. Nel caso in esame, la società contribuente ha documentato il versamento delle somme mediante produzione della certificazione di Equitalia attestante l’assenza di debiti tributari in capo alla medesima per l’intervenuto pagamento della cartella esattoriale, emessa a seguito dell’avviso di accertamento, oggetto di impugnazione.
3. Sussistono, pertanto, le condizioni di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; la definizione della lite ex lege comporta, infatti, l’estinzione dell’obbligazione tributaria con la conseguenza che non può darsi una sopravvivenza della sentenza di merito ai sensi dell’art. 310 c.p.c., comma 2.
4. In ragione delle modalità di definizione della controversia, il Collegio ritiene inoltre sia giustificata la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, in data 16 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018
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