LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE RENZIS SONNINO NICOLA LEONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19/2012 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA depositata il 01/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 19/01/12, depositata l’1.02.2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana;
ha premesso che il contenzioso trovava origine nel silenzio rifiuto della Amministrazione alla istanza di rimborso Irap, relativa agli anni 2004, 2005, 2006, richiesta dalla Azienda Ospedaliero -Universitaria Meyer. L’istanza era motivata dalla pretesa della contribuente di dedurre dalla base imponibile Irap i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ancorchè la medesima base imponibile fosse calcolata con metodo cd. retributivo, come previsto dalla L. n. 446 del 1997, art. 10 bis, comma 1.
Al silenzio della Amministrazione era seguito il contenzioso. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglieva il ricorso della contribuente con sentenza n. 19/20/11, ritenendo che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11 consentisse la loro deduzione indipendentemente dal sistema adottato per la determinazione della base imponibile (retributivo o analitico-misto). L’Agenzia, che invece insisteva nel differenziare il diritto alla deducibilità a seconda che si optasse per il sistema retributivo o per quello analitico-misto, solo in questa seconda ipotesi riconoscendo il diritto alla deducibilità e pertanto negandolo alla contribuente, proponeva appello. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza ora impugnata, rigettava l’appello.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 446 del 1997, art. 10 bis, commi 1 e 11, nonchè del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente il giudice regionale avrebbe ritenuto indifferente il metodo di calcolo della base imponibile Irap al fine della deducibilità dei contributi. Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza.
Si è costituita la Azienda ospedaliera, contestando con controricorso le avverse ragioni e chiedendo la declaratoria di inammissibilità o nel merito il rigetto del ricorso. E’ stata depositata tempestivamente memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
che:
il motivo di ricorso è infondato e va rigettato. La questione, pervenuta di recente alla attenzione della Corte di legittimità, è stata risolta in favore della tesi della contribuente, affermandosi che in tema di IRAP, la portata precettiva del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, con riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo consente la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prescindendo dal metodo di determinazione della base imponibile (analitico o retributivo), sempre che si tratti di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all’attività svolta e soggetta a tassazione (Cass., Sez. 5, sent. n. 29867 del 2017; sent. n. 15036 del 2017).
In sintesi si è sostenuto che la norma applicabile alla fattispecie sia il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, che al comma 1, in ordine alle voci deducibili, indica innanzitutto i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (n. 1). La lettura sistematica del testo normativo attribuisce inequivocamente portata precettiva generale alla deducibilità di quelle voci per le quali non vi sia uno specifico riferimento di rinvio a determinati soggetti passivi dell’imposta (come accade per i nn. 2, 3, 4 del medesimo art. 11).
Dunque i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro “sono deducibili per qualunque categoria di contribuente assoggettato all’imposta per cui è causa e ciò a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile Irap adottato dall’Ente (analitico o retributivo), richiedendosi, ai fini della deduzione di un importo dalla base imponibile, solo che si tratti di un costo effettivamente sostenuto ed inerente all’attività svolta e soggetta a tassazione, essendo attribuito alla discrezionalità del legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d’imposta, e non anche che esso concorra in positivo alla determinazione della base imponibile, di modo che la deduzione abbia a comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell’imposta” (cfr. sent. n. 29867 cit.).
Questi i principi applicabili, la circostanza che l’Azienda Ospedaliero – Universitaria Meyer sia un ente equiparato alle amministrazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. e-bis), non esclude la deducibilità dei contributi, come invece pretende l’amministrazione finanziaria. Il fatto che la contribuente adotti il metodo retributivo, in ragione del quale la determinazione della base imponibile ricorre ad un parametro che prescinde dalla sottrazione tra valore e costi della produzione (come avviene in base al metodo c.d. analitico), non dimostra, diversamente da quanto afferma la difesa della Agenzia, che i contributi in questione, quale voce di costo del personale, siano stati già espunti dal calcolo della base imponibile, potendosi al contrario considerare che il parametro retributivo sia stato scelto dal legislatore solo quale espressione aritmetica maggiormente in grado di rappresentare, alla stregua di una opzione convenzionale, quello che rappresenta, per gli altri soggetti passivi d’imposta, la differenza tra valore e costi della produzione.
In conclusione i contributi de quo costituiscono un costo la cui voce è deducibile anche per gli enti ospedalieri che pur procedono al calcolo della base imponibile con il metodo retributivo, di cui all’art. 10 bis, comma 1, cit., per essere equiparati ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e bis) della disciplina sull’Irap.
Dunque spettava alla contribuente il rimborso d’imposta richiesto ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, avverso il quale si è formato il silenzio rifiuto della Agenzia.
Considerato che:
Il ricorso va rigettato perchè infondato. La novità e complessità della questione all’epoca in cui il ricorso fu promosso giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018