Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.26422 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Antonio – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (C.F.: *****), nei cui uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

Società Cooperativa Agricola Crotonese s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 187/2010 emessa dalla CTR di Catanzaro in data 8/7/2010 (DEP. 6/07/2010) e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. PENTA Andrea;

udite le conclusioni rassegnate dal P.G. Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento almeno del secondo e del terzo motivo;

udito l’Avv. PALATIELLO Giovanni, difensore della ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 15/02/2000 la Commissione Tributaria provinciale di Catanzaro accoglieva parzialmente il ricorso avanzato dalla Cooperativa Agricola s.r.l. contro i due diversi avvisi di accertamento che le erano stati notificati, dichiarando la cessazione della materia del contendere in ordine al primo e dovuta la sola pena pecuniaria quanto al secondo.

L’appello proposto dall’ufficio finanziario avverso la decisione era dichiarato inammissibile dalla CTR per mancanza di prova della sua notifica alla controparte.

Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva ricorso per revocazione, assumendo di avere depositato sin dal 5.2.2003 agli atti del fascicolo la prova documentale dell’avvenuta notifica.

Con sentenza del 16.7.2010, la C.T.R. di Catanzaro accoglieva il ricorso per revocazione, ma respingeva l’appello nel merito sulla base delle seguenti considerazioni:

1) l’Ufficio aveva documentalmente dimostrato l’avvenuta notifica del ricorso d’appello e di aver depositato tale prova agli atti anteriormente alla decisione impugnata;

2) la sentenza, di cui si chiedeva la revocazione, era, dunque, affetta da errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4;

3) nel merito, le considerazioni in ordine alla registrazione di una fattura non detraibile rappresentavano il frutto di una semplice presunzione che, in mancanza di altro elemento probatorio, non formava prova della violazione tributaria.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. La Società Cooperativa Agricola Crotonese s.r.l. non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 12 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR rilevato che il ricorso avverso l’avviso di rettifica n. ***** non era stato, nonostante la presenza di delega, sottoscritto dai difensori, ma dal solo legale rappresentante della società cooperativa, con conseguente sua inammissibilità.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata non fa cenno alla questione dedotta: nel rispetto del principio di specificità del ricorso, la ricorrente avrebbe dunque dovuto in primo luogo chiarire se essa aveva costituito oggetto di un motivo d’appello non esaminato dal giudice a quo, rispetto al quale, peraltro, avrebbe dovuto, semmai, essere denunciato il vizio di omessa pronuncia.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 2002, art. 36 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR offerto una motivazione solo apparente in ordine all’affermazione secondo cui la registrazione di una fattura non detraibile non integrerebbe gli estremi di una violazione tributaria.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Premesso che la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (cfr., in tal senso, Sez. 5, Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018, Sez. 5, Sentenza n. 14026 del 03/08/2012, Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007, Sez. 1, Sentenza n. 7882 del 05/04/2006), dal contesto del motivo si desume nitidamente che la censura ha ad oggetto il profilo motivazionale del provvedimento impugnato.

Tuttavia, per quanto la CTR di Catanzaro si sia limitata ad affermare che le considerazioni in ordine alla registrazione di una fattura non detraibile rappresentavano il frutto di una semplice presunzione che, in mancanza di altro elemento probatorio, non formava prova della violazione tributaria, la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei passaggi salienti, il motivo d’appello rispetto al quale questa motivazione sarebbe risultata insufficiente, in tal guisa precludendo a questa Corte qualsivoglia scrutinio sul punto.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR attribuito la valenza di mera presunzione semplice alle indagini amministrativo-contabili effettuate dal Nucleo Regionale di PT della Guardia di Finanza di Catanzaro, che avevano condotto a ritenere indebita la detrazione d’imposta operata dalla contribuente in relazione ad una fattura emessa nei suoi confronti da Italcereali s.r.l..

3.1. Anche questo motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto si fonda su documenti (la fattura in questione, il verbale della G.d.F.) non allegati al ricorso e dei quali non è indicata l’esatta collocazione processuale all’interno dei fascicoli di parte o di quello d’ufficio.

4. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto conto che la società intimata non ha svolto difese, non occorre adottare alcuna pronuncia sulle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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