Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26434 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ALBAGIEMME S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 98 (studio Avv. MICELI Elisabetta) presso lo studio dell’Avv. BIAGGI Alessandro che la rappresenta e difende Salvo, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 572/01/11 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 19 settembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 giugno 2018 dal relatore Cons. Dott.ssa CRUCITTI Roberta.

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione da parte della Albagiemme S.p.A. di avvisi di accertamento relativo ad IVA degli anni 2001 e 2002, la contribuente ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso), su unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole;

in particolare, il Giudice di appello condivideva integralmente la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, ribadendo come l’attività ispettiva svolta dalla Guardia di finanza, interrogando clienti della Albagiemme, avesse fondatamente portato alla conclusione che gli acquisti di autovetture da questi effettuati non avessero comportato alcuna attività di intermediazione, facendo, quindi, ritenere che i costi, a tale titolo esposti dalla società, non avessero alcuna rispondenza con operazioni effettuate e che, sulla scorta di tali forti indizi, incombesse sul contribuente l’onere, peraltro non adempiuto, di provare l’effettiva esistenza delle operazioni stesse;

l’Avvocatura dello Stato delle entrate depositava istanza con la quale, dando atto della comunicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di regolarità della domanda di condono presentata dalla Società ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, avente ad oggetto l’avviso di accertamento ***** (2001), chiedeva la dichiarazione di condono parziale del giudizio;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

in via preliminare, tenuto conto dell’istanza depositata dall’Agenzia delle entrate, con allegata la comunicazione di regolarità, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con conseguente parziale estinzione del giudizio, relativamente all’avviso di accertamento per il quale la società contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 11 del 2011, provvedendo al versamento delle somme dovute, e segnatamente il n. ***** (2001);

pertanto, il presente giudizio prosegue unicamente in relazione all’ulteriore avviso di accertamento per il quale non è stata attivata la procedura di definizione ai sensi della sopra citata normativa;

l’unico motivo di ricorso – rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – è inammissibile alla luce del principio reiteratamente ribadito da questa Corte secondo cui il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (cfr. Cass. n. 11603 del 14/05/2018; id. n. 19959 del 2014);

nel caso in esame, il mezzo, oltre l’estrema genericità della sua rubrica, anche nella parte dedicata all’illustrazione della censura, contiene oltre ad un’inammissibile ricostruzione in fatto, dei generici riferimenti a violazione dei principi sull’onere prova, non individuando la norma asserita come violata dalla C.T.R. e, di seguito, la denuncia di assenza, nella motivazione, della spiegazione dell’iter logico seguito dal Giudice di merito;

neppure il momento di sintesi, articolato alla fine del motivo, giova alla specificità del ricorso laddove con lo stesso ci si limita a ribadire una mera prospettiva di parte senza ancorarla, in alcun modo, alla fattispecie concreta ovvero alle argomentazioni svolte dal Giudice di appello;

ne consegue l’inammissibilità del ricorso con la condanna della ricorrente, soccombente, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere, con conseguente parziale estinzione del giudizio, relativamente all’avviso di accertamento n. ***** (2001).

Dichiara, per il resto, il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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