LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio eletto in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12;
– ricorrente –
contro
L.F. e S.N., con l’avv. SE.MA. e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. NAPOLITANO Francesco, in ROMA, VIA PO, N. 9;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Ancona
– Sezione 1 n. 198/1/11 depositata in data 17/08/2011 e notificata il 03/11/2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 giugno 2018 dal Consigliere Dott. FRACANZANI Marcello M..
RILEVATO
che l’Ufficio delle imposte dirette di Macerata notificava al sig. L.F. avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1983, 1984, 1985 e 1986, che non venivano impugnati sicchè l’Ufficio notificava la cartella esattoriale in data 18/09/1991;
che il 12/10/1991 il contribuente impugnava la predetta cartella, lamentando la mancata preventiva notifica degli avvisi di accertamento;
che il successivo 20/10/1991 il contribuente proponeva ricorso tardivo anche avverso gli avvisi di accertamento;
che, nelle more del giudizio, il contribuente presentava istanza di condono ex L. n. 413 del 1991, versando quanto previsto ed estinguendo così le controversie in rito, mediante ordinanze di sopravvenuta carenza di interesse, non impugnate;
che, per contro, il giudizio sulla cartella proseguiva e la CTP lo dichiarava inammissibile per aver accertato che le notifiche dei presupposti atti di accertamento si erano perfezionate ritualmente in capo al contribuente-destinatario;
che la CTR di Ancona respingeva il gravame del contribuente e, quindi, rigettava la domanda di estinzione del giudizio per intervenuto condono;
che, su ricorso del contribuente la Corte di Cassazione definiva il giudizio, confermando le sentenze di merito, richiamando il principio per cui in tema di sanatoria fiscale ex L. n. 413 del 1991 la domanda di condono ed i versamenti integrativi sono ammessi solo per quegli accertamenti non divenuti definitivi, mentre nel caso in esame è stato appurato che gli avvisi di accertamento erano stati ritualmente notificati e, quindi, divenuti definitivi ben prima della promulgazione del condono, sicchè irrituale era stata la declaratoria di estinzione dei relativi contenziosi (tardivi), pronunciata dalla CTP;
che, in forza della prefata sentenza della Suprema Corte, gli Uffici hanno ripreso a tassazione gli originari accertati importi, deducendo peraltro le somme comunque corrisposte a titolo di (irrituale) condono;
che in data 10/12/2007 il contribuente ha impugnato il conseguente avviso di mora notificatogli dall’Amministrazione;
che CTP e CTR sono state favorevoli al contribuente, valorizzando il disposto di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 39 in rapporto al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per cui sarebbe nulla ed inefficace la segnalazione di effetto ostativo al perfezionamento del condono emessa dall’Ufficio oltre il termine di cui al prefato art. 39 e comunque ad estinzione del contenzioso già pronunciata dal giudice di merito.
CONSIDERATO
che ricorre l’Ufficio sollevando due motivi di doglianza, per violazione di legge e per insufficienza di motivazione;
che, più in particolare, l’Avvocatura dello Stato lamenta violazione di legge dell’art. 2909 cod. civ. in rapporto al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, affermando che in caso di contrasto fra giudicati debba darsi prevalenza al secondo;
che questa Corte ha espresso il principio per cui hanno contenuto decisorio e sono suscettibili di passare in giudicato le ordinanze che dichiarano l’estinzione del giudizio a seguito di condono fiscale per sopravvenuta carenza di interesse (Cfr. 28/06/2006, n. 14928);
che costituiscono cosa giudicata le ordinanze con cui la CTP di Ancona ha definito il contenzioso relativo agli accertamenti (tardivamente) impugnati dal contribuente per (asserito) intervenuto condono;
che parimenti costituisce cosa giudicata la sentenza di questa Corte n. 20742/2006 resa inter partes ove si dà atto della legittimità della notifica della cartella per accertata rituale preventiva notifica dei presupposti atti di accertamento, divenuti definitivi, quindi, prima della promulgazione della normativa sul condono;
che i due giudicati sono in contrasto fra di loro, sicchè occorre far riferimento al criterio temporale e dar prevalenza al secondo, in disparte la natura di pronuncia in rito delle ordinanze decisorie della CTP (cfr. Cass. 25/01/2007 n. 1675 e sentenze ivi richiamate);
che la sentenza qui impugnata ha mal governato il principio espresso dalla predetta sentenza di questa Corte resa inter partes, specie ove predica l’inapplicabilità della disciplina agevolatrice del condono in caso di contenzioso tardivo e chiaramente strumentale (per beneficiare della sanatoria);
che l’accoglimento del primo motivo di ricorso sulla violazione di legge è assorbente dell’altro sulla carenza di motivazione, peraltro proposto in via subordinata;
che non vi sono ulteriori accertamenti di merito e che il giudizio può essere definito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna i contribuenti alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro quattromila, oltre a spese prenotate a debito;
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018