LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. Piera – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio legale in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
TINTORIA DEL SOLE S.p.A., in liquidazione, in persona del I.r.p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n.84/16/09 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, emessa in data 29/9/2009, depositata in data 10/11/2009 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2018 dal Consigliere Dott.ssa GIUDICEPIETRO Andreina.
RILEVATO
Che:
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro la Tintoria del sole S.p.A. per la cassazione della sentenza n. 84/16/09 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, emessa in data 29/9/2009, depositata in data 10/11/2009 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa di una parte della cartella esattoriale n. *****, notificata alla società contribuente il 3/5/2006 e scaturente da un controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ha rigettato l’appello dell’Ufficio;
la controversia ha ad oggetto l’omessa corretta indicazione da parte della società contribuente nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2002 (nel mod. RF anzichè nel mod. RU) del credito di imposta per incentivi alla ricerca scientifica, ex L. n. 449 del 1997, per il quale la società aveva ottenuto l’autorizzazione alla fruizione;
secondo l’Amministrazione, la riscontrata irregolarità nell’indicazione del credito, rilevata con il controllo automatizzato della dichiarazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, giustificava il recupero a tassazione e l’emissione della cartella di pagamento;
con la sentenza impugnata, la C.T.R. riteneva, invece, inapplicabili le procedure automatizzate di controllo al caso di specie, nonchè l’irrilevanza dell’erronea indicazione nella dichiarazione, essendo incontestato che la società contribuente avesse sostenuto gli oneri per la ricerca scientifica, da cui conseguiva il credito d’imposta;
2. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 29/11/2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197, e successivamente per l’adunanza in camera di consiglio del 28/6/2018;
3. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, per il quale la ricorrente ha rinnovato la notifica, che risulta ritualmente effettuata via PEC, la società contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo la ricorrente, la C.T.R. della Toscana avrebbe erroneamente ritenuto che alla fattispecie in esame fosse inapplicabile il suddetto articolo, atteso che il controllo automatizzato aveva rilevato l’incongruenza dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni;
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su di un fatto decisivo e controverso, concernente l’erroneo inserimento del credito nel prospetto riepilogativo della dichiarazione, in un quadro diverso da quello RU;
con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, artt. 4 e 5 e del D.L. n. 275 del 1998, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
1.2. ragioni di priorità logica impongono la trattazione prioritaria del secondo motivo, che è infondato e deve essere rigettato, con conseguente inammissibilità del primo e del terzo;
1.3. invero, la C.T.R., nella sentenza impugnata, ha accertato che “il fatto che la società contribuente abbia sostenuto gli oneri per la ricerca scientifica, da cui consegue il credito di imposta, non solo è incontestato, ma è stato anche oggetto di dichiarazione nell’ambito della dichiarazione annuale, anche se erroneamente nell’ambito del quadro riepilogativo, anzichè nel quadro analitico prescritto”;
il giudice di appello, quindi, risulta aver motivato non solo in ordine alla sussistenza del credito, circostanza incontestata tra le parti, ma anche sulla avvenuta dichiarazione del credito stesso, sia pure erroneamente inserito in un riquadro diverso da quello prescritto, per un mero errore materiale di compilazione della dichiarazione;
la motivazione della C.T.R. è logica, coerente ed esaustiva, basata sull’esame dei documenti, che evidentemente erano a disposizione del giudice, e si sottrae al sindacato di legittimità;
inoltre, la stessa Agenzia delle entrate, nel ricorso in cassazione, afferma che il credito è stato esposto nel quadro RF invece che nel quadro RU;
il rigetto del secondo motivo, con la conseguente affermazione del diritto della società contribuente alla deduzione del credito di imposta, rende inammissibili gli altri motivi di ricorso;
in particolare, la considerazione che al caso di specie sia applicabile il procedimento di accertamento automatizzato di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (primo motivo) è superata dalla ritenuta correttezza della motivazione del giudice di appello sull’esistenza del credito e del mero errore materiale contenuto nella dichiarazione;
egualmente, non assume rilevanza l’eccepita decadenza, ai sensi dal D.L. n. 275 del 1998, art. 6 (terzo motivo), che si riferisce all’ipotesi di omessa indicazione del credito nella dichiarazione;
il ricorso, quindi, va rigettato;
nulla deve disporsi in ordine alle spese, dato che la società contribuente è rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018