LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. Piera – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
EDIL MARCHESE s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ESCALAR Gabriele e dall’avv. SALVINI Livia, presso cui elettivamente domicilia in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI N. 11;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.160/44/10 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa in data 13/5/2010, depositata in data 17/6/2010 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2018 dal Consigliere Dott.ssa GIUDICEPIETRO Andreina.
RILEVATO
Che:
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro la Edil Marchese s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 160/44/10 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa in data 13/5/2010, depositata in data 17/6/2010 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa del provvedimento di recupero del credito di imposta di Euro 68.492,00, già goduto dalla società contribuente per l’anno di imposta 2001, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio;
2. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, inoltrato per la notifica in data 19 settembre 2011, la società contribuente si è costituita, resistendo con controricorso;
3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 28/6/2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
4. in data 22/6/2018 la controricorrente depositava memorie.
CONSIDERATO
Che:
1.1. preliminarmente, deve rilevarsi la tardività, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, del deposito delle memorie di parte controricorrente (per altro a firma di un difensore diverso da quelli costituiti nell’interesse della parte con il controricorso ed al quale non risulta rilasciata procura);
inoltre, contrariamente a quanto eccepito da parte controricorrente, il ricorso è ammissibile, poichè risulta inoltrato per la notifica entro il termine del 19 settembre 2011 (lunedì), corrispondente al decorso di un anno e novantadue giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata (17 giugno 2010), considerando la duplice sospensione feriale dei termini (un anno dal 17 giugno 2010 al 17 giugno 2011, più 46 giorni per la sospensione feriale dei termini relativa all’anno 2010);
il termine sarebbe scaduto sabato 17 settembre 2011, quindi prorogato al 19 settembre successivo (lunedì);
“la disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23375 del 16/11/2016);
1.2. passando al primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo la ricorrente, la C.T.R. della Campania avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, ritenendo che, nel processo di appello delle controversie relative agli atti volti al recupero di aiuti di Stato, non fosse applicabile, ai fini del computo del termine per l’impugnazione, la sospensione feriale dei termini;
1.3. il motivo è fondato e deve essere accolto;
questa Corte ha infatti già affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale una interpretazione del citato art. 47 bis rispettosa della ratio legis e delle esigenze sistematiche porta a ritenere che “le controversie relative agli atti di cui al comma 1”, richiamate nel comma 4 (che qui particolarmente interessa, in quanto stabilisce, nel terzo periodo, l’inapplicabilità della disciplina sulla sospensione feriale dei termini), commi 5, 6 e 7, non sono – genericamente – quelle in cui si discute del recupero di un aiuto di Stato, ma – unicamente – quelle, di tal genere, nel corso delle quali sia stata dal contribuente chiesta ed ottenuta la sospensione dell’atto impugnato, emesso, appunto, in esecuzione di una decisione di recupero (cfr. Cass. sent. n. 10880/2015);
l’art. 47 bis, infatti, è stato introdotto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, dal D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 2, comma 1, (convertito nella L. 6 giugno 2008, n. 101);
tale introduzione è avvenuta nel capo secondo, intitolato ai procedimenti cautelare e conciliativo, del Titolo secondo del detto D.Lgs. e riguarda testualmente le sole ipotesi in cui “sia chiesta in via cautelare la sospensione dell’esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999”: sospensione subordinata alle concorrenti condizioni della sussistenza di un “pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile” e di “gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore” (comma 1);
inoltre, il comma 4 riguarda proprio il caso della “pronuncia dell’ordinanza di sospensione”, fissa alla stessa un breve termine di efficacia (prorogabile per una sola volta), stabilendo i rapporti col giudizio di merito, e, proprio in relazione a quel termine di efficacia, prevede la regola della inapplicabilità della sospensione feriale, non diversamente da quanto avviene, per tutti i procedimenti cautelari, in virtù del R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (ordinamento giudiziario), richiamato dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 (sulla sospensione feriale);
la disposizione invocata, in definitiva, così come le altre dettate nei commi successivi dello stesso art. 47 bis in esame, risponde ad una funzione acceleratoria che trova la sua spiegazione (e il suo limite applicativo) soltanto con riferimento alle ipotesi di concessione della sospensione dell’esecuzione dell’atto di recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione Europea (Cass. n. 26285 del 2010, in motivazione; cfr. anche, sull’obbligo, a pena di nullità, di lettura del dispositivo in udienza, Cass. n. 6534 del 2012), fattispecie del tutto diversa da quella in esame;
2.1. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 62,comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo la ricorrente, avendo la contribuente omesso di inviare la comunicazione prevista dall’articolo suddetto nei termini di legge, era decaduto dal contributo, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello;
2.2. il motivo è inammissibile, poichè la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, senza in alcun modo entrare nel merito delle questioni oggetto dell’impugnazione;
3.1. in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo di ricorso la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania per nuovo esame ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018