LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2694/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
P.S., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Luigi Braschi, presso cui elettivamente domicilia in Roma, viale Parioli n.180;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.95/9/10 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione 9, depositata in data 3/12/2010 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2018 dal Consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
CHE:
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi contro P.S. per la cassazione della sentenza n. 95/9/10 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sezione 9, depositata in data 3/12/2010 e non notificata, che, in controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento, che riprendeva a tassazione la plusvalenza realizzata con la vendita di un terreno edificabile, prima donato dal P. ai figli ed al coniuge e poi alienato da questi ultimi a terzi, ha rigettato l’appello dell’Ufficio;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Toscana riteneva che l’Agenzia delle Entrate non avesse provato in maniera adeguata la simulazione assoluta, neanche enunciata nell’avviso di accertamento, nè il vantaggio fiscale conseguito dal contribuente;
3. a seguito del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente si è costituito, resistendo con controricorso;
3. il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 28/6/2018, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
4. il controricorrente ha depositato memorie.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37,comma 3, dell’art. 2697 c.c., dei principi generali in tema di abuso del diritto, desumibili dalle fonti e dalla giurisprudenza comunitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’insufficiente o contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nel vantaggio fiscale conseguito dal contribuente e dalla natura elusiva dell’operazione;
1.2. i motivi possono essere esaminati insieme, sono fondati e vanno accolti;
1.3. invero, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”;
secondo un orientamento consolidato di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, “in tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta; ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali” (in applicazione dell’enunciato il principio, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, che, in presenza di una donazione di terreni edificabili conclusa fra familiari, seguita a breve dalla vendita dei beni a terzi, con corresponsione dell’acconto del prezzo al donante, aveva escluso la strumentalità di tale donazione allo scopo di evitare il pagamento delle imposte sulla plusvalenza maturata da quest’ultimo) (Sez. 5, Sentenza n. 21794 del 15/10/2014);
è stato anche detto che “ai fini dell’applicazione della disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, anche il carattere reale e non simulato di una sequenza negoziale, consistente nella donazione tra genitori e figli di un bene, immediatamente dopo alienato a terzi dai donatari, che ne percepiscano effettivamente il corrispettivo, integra lo scopo elusivo di cui alla citata norma ove consenta di superare il regime fiscale di riferimento mediante l’uso improprio, ingiustificato o deviante di legittimi strumenti giuridici” (Sez. 5 -, Sentenza n. 5408 del 03/03/2017);
nel caso di specie in giudice di appello non si è conformato ai suddetti principi, ritenendo indispensabile a giustificare l’accertamento dell’Ufficio la prova diretta della simulazione assoluta dell’operazione, mediante il compimento di indagini bancarie sui conti del contribuente;
deve, invece, rilevarsi che la norma, con finalità antielusive, prevede che il reddito possa imputarsi all’effettivo possessore anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, indipendentemente dal carattere simulato dell’operazione;
nel caso di specie, l’Amministrazione aveva fornito alcuni elementi significativi (la donazione ai figli ed al coniuge, la vendita del bene dopo quattro mesi dalla donazione, il rilascio del certificato di destinazione urbanistica per la donazione su richiesta del geometra incaricato dalla società, successiva acquirente del terreno), che il giudice avrebbe dovuto valutare per il loro valore indiziario, senza necessariamente richiedere la prova diretta della simulazione;
inoltre, la motivazione appare carente laddove il giudice di appello non chiarisce in base a quali elementi abbia tratto la convinzione che il geometra della società acquirente (che ha riferito di aver saputo che il terreno era in vendita e di aver acquisito il certificato di destinazione urbanistica su incarico della società acquirente prima ancora della donazione) abbia agito a seguito di una richiesta di acquisto da parte della società, in un primo tempo rimasta senza esito e solo successivamente coronata da successo (circostanza neanche dedotta dalle parti);
1.4. atteso l’accoglimento del ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Toscana in diversa composizione, anche per le spese dl giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018