LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. Piera – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
B.A.M.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Liguria n. 82/09/11 depositata in data 11 luglio 2012;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.6.2018 dal Consigliere Dott.ssa CONDELLO Pasqualina Anna Piera;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. MOLINO Pietro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
A seguito del rigetto del ricorso presentato da A.G.F., coniuge di B.A.M., avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva iscritto a ruolo la maggiore imposta dovuta, il concessionario della riscossione notificava cartella di pagamento a B.A.M., coniuge coobbligata solidale, la quale aveva presentato dichiarazione dei redditi congiunta per gli anni 1994 e 1995.
Proposto ricorso dalla contribuente avverso la cartella di pagamento, la Commissione tributaria provinciale lo accoglieva sul presupposto che la responsabilità del coniuge co-dichiarante risultava limitata ai soli redditi indicati nella dichiarazione, senza estendersi ad un eventuale successivo accertamento.
In esito all’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado, osservando che non era possibile ascrivere al coniuge situazioni reddituali dell’altro coniuge, che potevano essere ignorate dal primo in quanto non avevano formato oggetto di dichiarazione congiunta.
Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo.
B.A.M. non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un unico motivo la ricorrente deduce violazione della L. n. 114 del 1997, art. 17, ratione temporis vigente, nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che non sussiste responsabilità del coniuge co-dichiarante anche in relazione ai redditi accertati nei confronti dell’altro coniuge, ma da questi non originariamente dichiarati.
Sostiene che la norma non si limita a stabilire la responsabilità in solido per le somme risultanti dalla dichiarazione, ma, facendo riferimento alle “soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo”, estende i suoi effetti anche alle vicende successive alla presentazione della dichiarazione.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Questa Corte ha più volte ribadito che “qualora i coniugi presentino, a norma della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17,”su un unico modello la dichiarazione dei redditi di ciascuno di essi”, i relativi accertamenti in rettifica, aventi ad oggetto, perciò, “i redditi di ciascuno di essi”, sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito, cui è notificata la cartella di pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli”; per il pagamento dell’imposta, delle soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito, all’esito di detti accertamenti in rettifica, i coniugi sono responsabili in solido. La responsabilità solidale dei coniugi, pertanto, è riferita ai “redditi di ciascuno di essi” come accertati dall’amministrazione finanziaria e successivamente iscritti a ruolo, sicchè la responsabilità solidale della moglie si estende alle obbligazioni derivanti dall’accertamento, successivo alla dichiarazione congiunta, di un maggior reddito a carico del marito.
2.2. La disciplina, d’altro canto, non si pone in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva (Corte Cost. n. 215 del 2004), atteso che l’accertamento riguarda un reddito omesso, o infedelmente indicato, nella dichiarazione congiunta, frutto di libera scelta del contribuente, e neppure con il diritto di difesa della moglie, la quale può tutelare i propri diritti in sede di impugnazione dell’atto conseguente all’avviso di accertamento notificato al marito, ancorchè questo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del coniuge (Cass. n. 20856 del 8/10/2010).
2.3. La dichiarazione congiunta dei redditi, consentita ai coniugi non separati, costituisce, dunque, una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime e, pertanto, il principio della responsabilità solidale dei coniugi in caso di dichiarazione congiunta vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi (Cass. n. 11295 del 10/6/2016).
3. Il ricorso va, pertanto, accolto, non essendosi la Commissione tributaria regionale uniformata ai principi sopra richiamati, e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per il riesame attenendosi al principio di diritto sopra indicato, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018