LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Rolfo Gomme di F.F. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FANTOZZI Augusto, BELLI CONTARINI Edoardo e ALTIERI Roberto, per procura speciale in calce al controricorso, presso il cui studio in Roma, via Sicilia n. 66 è elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 54/5/2012, depositata il giorno 7 maggio 2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2018 dal Consigliere Dott. TRISCARI Giancarlo.
RILEVATO
che:
la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che l’Agenzia delle entrate di ***** aveva emesso avviso di accertamento nei confronti della società contribuente con il quale aveva proceduto, per l’anno di imposta 2004, al recupero IVA di Euro 33.931, IRAP di Euro 77 e accertato un maggior reddito di Euro 1.808, per indebita utilizzazione del regime del margine, per avere importato, come evincibile dai libretti di circolazione, veicoli intestati a soggetto esercente l’attività di autonoleggio e, in quanto tale, non beneficiante del regime speciale in esame; a seguito di impugnazione proposta dalla società contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara aveva accolto il ricorso; avverso la suddetta pronuncia aveva proposto appello l’Agenzia delle entrate;
la Commissione tributaria regionale della Toscana, nel contraddittorio con la contribuente, ha rigettato l’appello, avendo ritenuto che nella fattispecie sussistevano i requisiti oggettivi e soggettivi per potere validamente utilizzare il regime del margine, non potendosi ritenere, per quanto concerneva i requisiti soggettivi, che il cessionario poteva essere considerato responsabile di un controllo su quanto dichiarato dal cedente nella fattura;
l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana in epigrafe;
la Rolfo Gomme di F.F. & C. s.n.c., si è costituita depositando controricorso;
con ordinanza del 20 marzo 2018 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo, ritenuta la necessità di acquisire il fascicolo di primo grado.
CONSIDERATO
che:
nel presente grado di giudizio il ricorso è stato notificato alla Rolfo Gomme di F.F. & C. s.n.c.;
la controversia in esame attiene, fra l’altro, alla rettifica del reddito della società, il che comporta la conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascuno dei soci della società di persone, sicchè tutti i soci avrebbero dovuto essere parti del processo;
deve, a questo proposito, prendersi atto della violazione del litisconsorzio necessario, avendo il giudizio ad oggetto, tra l’altro, la pretesa impositiva nei confronti di una società di persone in materia di IRAP nonchè di imposte dirette e non essendosi svolto anche con la necessaria partecipazione di tutti i soci;
va precisato che, nel processo tributario, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 8171, ex art. 5 sussiste il litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci della stessa, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi;
analogamente, in materia di IRAP delle società di persone, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (sentenza 22 maggio 2012, n. 10145) hanno precisato che, anche in questo caso, si ripropone la medesima situazione di litisconsorzio necessario tra i soci e le società di persone già affermata dalle medesime Sezioni Unite riguardo all’ILOR con la sentenza 4 giugno 2008, n. 14815, atteso che, allo stesso modo, sussiste una sostanziale coincidenza degli elementi economici che costituiscono i presupposti rispettivamente accertati a carico della società (IRAP) e dell’imposta a carico dei soci (IRPEF) che vincola il tributo dovuto dai soci dal giudicato sull’imposta a carico della società, con conseguente collegamento tra la pretesa tributaria ai fini IRAP nei confronti della società, in ragione di maggiori ricavi, e la pretesa tributaria ai fini IRPEF, nei confronti dei soci, in ragione di maggiori utili distribuiti, che giustifica sul piano razionale e dell’intrinseca ragionevolezza, il litisconsorzio necessario tra società e soci;
non ricorre, inoltre, l’ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell’intero giudizio con rimessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass. 18 febbraio 2010, n. 2830), giacchè non emerge la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione, nè risulta la pendenza in Cassazione di tutte le cause concernenti la società e tutti i soci in relazione all’anno d’imposta in esame;
quanto, infine, alle poste scaturenti dal maggiore imponibile IVA emerso nei confronti della società, qualora, come nel caso in esame, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ai fini IVA ed IRAP, fondati su elementi sostanzialmente comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19 maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; richiama questi principi anche Cass. 29 luglio 2011, n. 16661);
l’accertato difetto di integrità del contradditorio nei gradi di merito, rilevabile d’ufficio da questa Corte, comporta la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara;
l’andamento processuale comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, in altra composizione, compensando le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 2 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018