Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26451 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

G.M., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall’Avv. VALENZA Enzo e dall’avv. FEDOZZI Franco, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto depositata il 28 giugno 2011 n. 65/19/11.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2018 dal Cons. Dott. LEUZZI Salvatore.

RILEVATO

CHE:

– In data 14 luglio 2006 veniva notificato a G.M. l’avviso di accertamento n. *****, con il quale recuperava a tassazione per l’anno 2001 un importo IVA di Euro 65.487,77, oltre interessi e sanzioni, contestando come indimostrata l’effettiva esportazione di merce indicata in una serie di fatture riguardanti operazioni D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8 e la sussistenza dei presupposti per l’esenzione da cessioni intracomunitarie D.L. n. 331 del 1993, ex art. 41;

L’Amministrazione annullava in autotutela il rilievo relativo alle operazioni ex art. 8 D.P.R. anzidetto, confermando l’atto impositivo in punto di inapplicabilità dell’esenzione ex art. 41 summenzionato;

– La Commissione tributaria provinciale di Padova annullava l’avviso di accertamento nella parte in cui recuperava l’IVA sulle fatture per le quali il ricorrente aveva prodotto il documento di trasporto; confermava la legittimità dell’operato dell’ufficio con riferimento alle fatture nn. 1, 20, 23, 33; riduceva il recupero IVA all’importo di attuali Euro 4.014,11 (pari a originarie Lire 7.772.400).

– La Commissione tributaria regionale di Venezia Mestre confermava la pronuncia di primo grado, disattendendo il gravame dell’Agenzia delle Entrate;

– L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo;

– Il contribuente ha resistito con controricorso;

– La Procura Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del sost. Proc. gen. Tommaso Basile, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza d’appello per mancanza del requisito previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, dolendosi l’Ente della motivazione meramente apparente della pronuncia gravata.

2. Il motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento;

3. La sentenza d’appello n. 65/19/11 reca la seguente, laconica motivazione: “La Commissione Tributaria Regionale di Venezia osserva come i primi giudici abbiano convenientemente analizzato i fatti loro proposti a giudizio, le loro osservazioni risultino puntuali e le motivazioni espresse siano condivisibili”;

4. Con ogni evidenza, la pronuncia si mostra acritica e assiomatica, riducendosi ad un avallo disargomentato della decisione emessa dalla Commissione tributaria provinciale; essa si profila contrassegnata da una palese nullità, posto che – per sedimentato avviso di questa Corte – deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. n. 22022 del 2017);

5. In altri termini, si è precisato che è in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15884 del 2017);

6. Qualora la sentenza sia priva – come quella impugnata con l’odierno ricorso – dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, essa è da reputarsi attinta da un vizio di nullità (Cass. n. 19956 del 2017). Va così ribadito – a fronte del pedissequo e telegrafico recepimento “gradimento” in cui si compendia la decisione impugnata – il principio per cui la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, postula perlomeno che il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; deve viceversa essere cassata la sola sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n. 18625 del 2010; Cass. n. 11138 del 2011). Del resto, la sentenza della Commissione tributaria regionale contempla un rinvio tautologico, tale da rendere impossibile il controllo della motivazione;

7. Il ricorso va, in definitiva, accolto e la pronuncia cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, anche per il governo delle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo unico di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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