Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26452 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Tecnobiomedica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. BOSCOLO Emanuele, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. LORENZONI Fabio, in Roma, via del Viminale, n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio depositata il 31 gennaio 2012 n. 30/6/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2018 dal Cons. Dott. LEUZZI Salvatore.

RILEVATO

che:

– L’Agenzia delle Entrate – Ufficio di *****, mutuando i rilievi esposti in processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza di Roma e notificato il 6 aprile 2006, notificava l’avviso di accertamento n. *****, con cui rettificava il reddito dichiarato per l’anno 2003, in virtù di sopravvenienze attive, derivanti da passività insussistenti, non contabilizzate per Euro 2.082.108,41, relative agli importi delle fatture emesse dalle società SAE e Techma.

– La Commissione tributaria provinciale di Roma – nel ritenere che il contribuente non avesse fornito idonea documentazione per contraddire l’accertamento dell’Agenzia in ordine alla natura fittizia delle fatture, emesse, ad avviso dell’Ente, a fronte di operazioni inesistenti – respingeva il ricorso del contribuente, basato sulla dedotta carenza motivazionale dell’avviso e sull’infondatezza della pretesa;

– La Commissione tributaria regionale di Roma accoglieva, di contro, l’appello del contribuente, ritenendo la sussistenza di elementi sufficienti a dimostrare l’effettività delle operazioni sottostanti alla fatture in contestazione;

– L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;

– Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia l’insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando l’essersi incentrata la Commissione tributaria regionale su circostanze relative all’esistenza dei beni e dello stabilimento e sull’avvenuto finanziamento delle opere, del tutto irrilevanti avuto riguardo alle contestazioni mosse dall’Ufficio sull’inesistenza soggettiva delle operazioni in ragione della qualità di mere cartiere di SAE e Techma – fornitrici della Tecnobiomedica – e della sovrafatturazione delle operazioni in parola;

2. Il motivo è infondato e va respinto;

3. Nell’avviso di accertamento – i cui tratti salienti sono riportati in ricorso, in ossequio al principio di “autosufficienza” – non si registrano profili circostanziali e illustrativi che postulino l’avvenuta contestazione delle operazioni sotto il profilo dell’inesistenza soggettiva, anzichè dell’inesistenza oggettiva su cui si è incentrata l’attenzione della Commissione tributaria d’appello; del resto, nell’atto impositivo ad essere manifestamente oggetto di contestazione è la contabilizzazione di n.ro nove fatture di acquisto emesse dai fornitori della contribuente, Techma s.r.l. e Nuova Sae s.r.l.; di tali fatture, l’Agenzia delle Entrate e i militari della Guardia di Finanza – al cui processo verbale di constatazione la prima si riporta in misura assorbente – reputano la fittizietà, stimandole di fatto ancorate ad operazioni concretamente ineseguite; il fatto, considerato saliente, in quest’ottica sta in ciò, che i contratti sottostanti alle fatture – così testualmente il processo verbale mutuato “per relationem” – “non sono stati rinvenuti nè esibiti nel corso degli interventi delegati dall’A.G., effettuati presso le sedi delle beneficiarie, dei fornitori, della banca concessionaria e presso le abitazioni dei soggetti coinvolti”;

4. Sempre nell’avviso di accertamento, vi è una significativa valorizzazione del profilo – ancora una volta potenzialmente “oggettivo” – secondo cui “dall’esame della contabilità della Tecnobiomedica s.r.l. (già Biomeccanica s.r.l.)… risulta che solo una parte delle forniture è stata pagata”; il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza fa fulcro, dal canto suo, per un verso, sul punto per cui i contratti stipulati fra Sae s.r.l. e Tecnobiomedica s.r.l. e fra Techma s.r.l. e quest’ultima “non sono stati nè rinvenuti nè esibiti nel corso degli interventi delegati dall’A.G.”, per altro verso, sul punto per cui, avuto riguardo alle “movimentazioni finanziarie” evincibili dalla contabilità della contribuente, “solo una parte della fornitura è stata pagata”;

5. Ancora nel processo verbale, si palesano messi in luce profili concernenti la cartolarità, in senso oggettivo, delle operazioni, nella misura in cui si insiste sul fatto che, “riguardo ai rapporti commerciali intercorsi… non è stata rinvenuta e/o esibita documentazione relativa ai beni fatturati”, che non “è emersa documentazione attestante il reale perfezionamento delle forniture o la presenza di impianti” e che “i militari non hanno rinvenuto documenti attestanti verifiche tecniche, progettazioni, prestazioni di collaudo”;

6. Dal tenore dell’avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione da esso richiamato, in ultima analisi, il giudice d’appello non ha ritenuto di ricavare contestazioni afferenti al profilo dell’inesistenza soggettiva delle operazioni, quanto, piuttosto, una specifica ed incisiva considerazione di aspetti correlati alla fittizietà in radice delle fatture, quindi all’inesistenza oggettiva e originaria delle operazioni fatturate, quindi pure alla mancanza delle cessioni di beni e/o prestazione di servizi descritti nelle fatture medesime; in altri termini, quel che risaltava – anche nell’ottica della Commissione Tributaria Regionale, che l’ha travasata nella motivazione della propria pronuncia – era il difetto ontologico delle operazioni, ossia la connotazione meramente cartolare, dunque, fittizia, di esse e delle fatture che ne recavano traccia;

7. Nè la circostanza che nell’atto impositivo, dunque nel processo verbale richiamato, si facesse menzione del fatto che SAE, Techma e Tecnobiomedica, fossero amministrate da un unico soggetto persona fisica, che SAE avesse un unico dipendente e uno stabilimento coincidente con l’abitazione di costui e che non disponesse di attrezzature adatte allo svolgimento dell’attività dichiarata, che Techma, per fornire le componenti di un impianto, avesse fatto ricorso a subfornitori, costituivano – attesa la loro connotazione tendenzialmente neutra – profili utili, sul piano della fattispecie, a contraddire la ricostruzione in senso oggettivo dell’inesistenza delle operazioni fatta propria e motivata dalla Commissione Tributaria Regionale;

8. La declinazione oggettiva di detta inesistenza era, del resto, anche in linea astratta senz’altro suscettibile d’essere denotata anche dall’assenza di struttura, di mezzi e di personale, da parte delle società contemplate nelle fatture; del resto, nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero che la stessa sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di individuare e di indicare nell’avviso di accertamento, gli elementi probatori, anche d’indole presuntiva, atti a corroborare giustappunto la mancata effettuazione delle operazioni oggetto di fatturazione;

9. Questo essendo il quadro d’insieme, la motivazione della sentenza impugnata per cassazione si mostra immune rispetto alla censura mossale;

10. Nel caso di specie la decisione d’appello valorizza discrezionalmente, nel tessuto motivazionale, profili che, dal punto di vista ricostruttivo-fattuale, depongono – secondo il libero apprezzamento del giudice di merito – nel senso della realità delle operazioni contestate; in questa prospettiva, assumono importanza presuntiva pregnante, nel corredo argomentativo, la perizia giurata e la documentazione fotografica illustrative dell’esistenza dei beni oggetto delle nove fatture in contestazione e della loro ubicazione presso lo stabilimento di *****; la circostanza significativa che quest’ultimo stabilimento non fosse stato fatto oggetto di verifica, nonostante di esso i militari accertatori conoscessero l’esistenza, tanto da darne atto nel verbale di constatazione; la connotazione di acconti di taluni degli importi versati, nella verosimiglianza del fatto che singoli beni attendessero ancora d’essere consegnati; la congruità – ritenuta da Mediocredito centrale – di tutte le fatture in contestazione, non casualmente ammesse per intero al finanziamento; in buona sostanza, il giudice d’appello ha supportato la propria decisione con motivazione sufficiente e funzionale alla propria ricostruzione dei fatti e intrinsecamente coerente;

11. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate tende, dal canto suo, a veicolare una diversa ricostruzione di fatto ed a valorizzare, secondo in una chiave “soggettivistica”, taluni elementi fattuali in luogo di altri; tuttavia, è sedimentato avviso di questa Corte quello per cui, “la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (Cass. 19547 del 2017);

12. Nel caso che occupa, la Commissione Tributaria Regionale, in piena coerenza con le ravvisate evidenze dell’avviso di accertamento e del processo verbale di constatazione sopra letteralmente riportate, ha mostrato di adempiere, con sufficiente chiarezza, al compito di individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, ossia la realità delle operazioni ab origine contestate come inesistenti; in tal guisa, il giudice del gravame si è posto in una visuale di piena coerenza con l’orientamento consolidato di questa Corte (v. ex multis Cass. n. 17477 del 2007; Cass. n. 19547 del 2017), limitandosi a dare libera prevalenza ad alcuni elementi di prova in luogo di altri e a offrirne idonea contezza argomentativa, talchè il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della insufficienza della motivazione, non può dirsi sussistente, proprio in quanto nel ragionamento del giudice di merito, non è rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, nè un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della ricostruzione fattuale, della susseguente qualificazione della fattispecie e, in ultima analisi, della decisione assunta;

13. E’ noto e pacifico che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (da ultimo ed ex multis v. Cass. n. 29404 del 2017); del resto, con la proposizione del mezzo di impugnazione, il ricorrente non può spingersi a contrapporre un difforme apprezzamento in fatto rispetto a quello reso dai giudici del merito, in base ad un’analisi, in sè coerente, degli elementi di valutazione disponibili, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 9097 del 2017);

14. Giova soggiungere che il vizio di omessa o insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste soltanto qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte dagli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione (Cass. n. 2963 del 2018), non anche quando abbia dato lettura di quegli elementi in una prospettiva difforme da quella perorata dalla parte ricorrente; del resto, come chiarito, in diverse occasioni, da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che denunci, quale vizio di motivazione, l’insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poichè è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (Cass. n. 25967 del 2015; Cass. n. 261 del 2009), il che è escluso, avuto riguardo a quanto esposto, nel caso di specie.

15. Il ricorso va, dunque, rigettato.

16. Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7000,00, oltre alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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