Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26454 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., M.B. O B.B., F.R., M.A.F., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 63/2010 della COMM. TRIB. REG. di TORINO, depositata il 21/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 63/27/2010, depositata il 21/12/2010, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Biella, che aveva dichiarato illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, notificato nel 2007 a M.A.F., M.G., M.A., B.B. e F.R., a seguito dell’intervenuto disconoscimento delle agevolazioni di cui alla L. n. 604 del 1954, ed al D.Lgs. n. 99 del 2004;

che il giudice di appello ha osservato che non è contestata la sussistenza in capo ai contribuenti dei requisiti soggettivi, cioè la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), risultanti peraltro dagli atti di causa, che correttamente il primo giudice “non ha ritenuto influente la certificazione o meglio l’attestazione “negativa” della Provincia di Biella sulla non contiguità dei terreni”, che i requisiti oggettivi di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2,comma 2, “non hanno, stranamente, formato oggetto d’attenzione dell’Ufficio, nè nell’atto di liquidazione nè nei successivi atti processuali, salvo un accenno (…) nell’appello (pag. 5), allorquando l’Ufficio ha svolto un escursus normativo della L. del 1954, citando, appunto, tale disposizione sugli aspetti oggettivi”, che, infine, i rilievi circa la mancanza nell’atto traslativo, registrato il 29/3/2006, della subordinata richiesta di applicazione delle agevolazioni spettanti all’imprenditore agricolo professionale, e la ininfluenza dell’integrazione apportata con la scrittura privata autenticata del 26/2/2007, hanno natura meramente formale e non escludono il diritto di usufruire della agevolazione fiscale, secondo lo “spirito” della disciplina della piccola proprietà contadina.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 2, 3, 4, e 5, D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2, perchè la CTR ha attribuito rilevo preminente alla sussistenza dei requisiti soggettivi, senza considerare che l’Ufficio aveva contestato ai contribuenti la mancanza dei requisiti oggettivi, giusta attestazione dell’Ispettorato provinciale circa l’inidoneità del fondo venduto alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, profilo erroneamente ritenuto recessivo rispetto all’intento del legislatore “di favorire l’investimento produttivo in terreni ad uso agricolo, anche attraverso riduzioni del carico fiscale”;

che, con il secondo motivo di ricorso, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 2, 3, 4, e 5, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, perchè la CTR ha attribuito un rilevo puramente formale alla mancanza, nell’atto sottoposto a registrazione, di una richiesta, da parte degli acquirenti del fondo agricolo, del beneficio fiscale, sia in ragione della qualità di coltivatori diretti, che in ragione della qualità di imprenditori agricoli professionali, stante l’impossibilità di applicare la spettanza di altra agevolazione, sulla base di presupposti normativi o di fatto diversi da quelli dichiarati;

che le censure, scrutinabili congiuntamente, sono fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito riportate;

che la L. n. 604 del 1954 ha riconosciuto particolari agevolazioni in materia fiscale sugli atti inerenti la formazione della “piccola proprietà contadina”, in presenza di determinati specifici requisiti e condizioni;

che, segnatamente, l’art. 3 (Documentazione occorrente ai fini del conseguimento delle agevolazioni) stabilisce che “… per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l’acquirente, i permutanti e l’enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto, lo stato di famiglia e un certificato dell’ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti…” di natura soggettiva e oggettiva di cui all’art. 2, nn. 1, 2 e 3 della stessa legge, mentre l’art. 4 prevede che, in luogo di tale documentazione, “… può essere prodotta un’attestazione provvisoria… dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio…”, ed in questo caso le agevolazioni tributarie sono applicate al momento della registrazione, ma entro un anno (termine elevato a tre anni dal D.L. n. 542 del 1996, art. 2, comma 1) da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell’atto, e in difetto sono dovute le normali imposte, fatta salva la possibilità per il contribuente di richiederne il rimborso, ai sensi del successivo art. 5, disposizione quest’ultima secondo la quale, “Quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto nè il certificato provvisorio previsto dall’art. 4, nè quello definitivo previsto dall’art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all’ufficio del registro (ora delle Entrate) competente per territorio, corredata dal certificato dell’ispettorato provinciale agrario di cui all’art. 4, comma 2”;

che, come con chiarezza emerge dal dato normativo, il contribuente è tenuto a presentare all’ufficio competente la documentazione necessaria al fine di confermare l’agevolazione (già applicata) nel termine di decadenza decorrente dalla registrazione dell’atto, e a partire dal compimento di detto termine inizia a decorrere il termine triennale entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve procedere al recupero delle imposte ordinarie a seguito della mancata esibizione della documentazione definitiva; che, secondo il giudice di appello, la ragione del riconoscimento, in capo ai contribuenti, del diritto all’agevolazione risiederebbe sull’incontestato possesso dei requisiti soggettivi, costituiti dalla qualità di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale, e non rileverebbe viceversa la carenza di prova del requisito oggettivo di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2, comma 2, costituito dalla destinazione dell’acquisto alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, stante la natura “dichiarativa” e non “costitutiva” della attestazione – negativa dell’Amministrazione provinciale di Biella (cfr. provvedimenti del 27/6/2006 e del 28/12/2006), con la quale era stata rilevata una eccessiva distanza dei fondi dal centro aziendale e, dunque, il mancato soddisfacimento della prescrizione di cui alla richiamata disposizione di legge;

che, tuttavia, la impugnata decisione è frutto di una errata lettura della disciplina del trattamento agevolativo richiesto dai contribuenti nell’atto sottoposto a registrazione, in quanto il certificato definitivo del competente ispettorato agrario attestante l’idoneità dei fondi all’accorpamento funzionale, secondo la ratio legis agevolativa, è, senz’altro atto necessario al conseguimento dei benefici fiscali accordati dalla L. n. 604 del 1954, essendo altrimenti dovuta l’imposta nella misura ordinaria;

che detto atto, di contenuto appunto negativo, venne motivato dall’Amministrazione provinciale sulla scorta di valutazioni che sono state oggetto di specifiche deduzioni dei contribuenti nel ricorso introduttivo del giudizio, avuto riguardo vuoi alle notevoli dimensioni del fondo acquistato, vuoi alla disponibilità di moderni mezzi meccanici in grado di ridurre i tempi occorrenti per raggiungere il fondo medesimo, donde la piena scrutinabilità delle predette valutazioni, per cui il giudice di appello, a fronte della volontà, manifestata dell’Agenzia delle Entrate, di contestare l’effettiva esistenza dei requisiti suscettibili di definitiva attestazione da parte del competente ispettorato agrario, nella specie, quello oggettivo dell’accorpamento funzionale dei fondi, avrebbe dovuto senz’altro procedere all’autonoma verifica giudiziale della esistenza delle condizioni previste dalle legge agevolatrice, per poi affermare la sussistenza, o meno, del denegato diritto alla agevolazione;

che, infatti, il suddetto certificato è soltanto un atto del procedimento tributario inteso a verificare l’esistenza delle condizioni previste dalla legge agevolatrice, dunque, un documento richiesto dalla legge a fini di prova del presupposto soggettivo ed oggettivo dell’agevolazione, per cui deve essere ribadito il principio secondo cui rientra nei poteri del giudice tributario valutare l’idoneità dimostrata dal certificato esibito, in rapporto ai requisiti effettivi richiesti dalla L. n. 604 del 1954, art. 2, mediante un accertamento riservato al giudice di merito;

che, sotto altro profilo, la sottoposizione di un atto a tassazione di registro col trattamento agevolato (ex L. n. 604 del 1954) chiesto dal contribuente, determina l’impossibilità di invocare altra agevolazione (ex D.Lgs. n. 99 del 2004), in caso di decadenza dal primo beneficio, giacchè il potere di accertamento del tributo si esaurisce nel momento della tassazione (Cass. 10 ottobre 2003, n. 14601, Rv. 567256, specificamente, per l’aliquota ridotta dell’8%, Cass. 5 aprile 2013, n. 8409, Rv. 626568), per cui la scrittura privata autenticata del 26/2/2007, ai fini qui considerati, giammai avrebbe potuto integrare la originaria istanza dei contribuenti, vincolante ai fini del suddetto accertamento meritale;

che il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla medesima CTR la quale, in diversa composizione, procederà a nuovo esame ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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