LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALI GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PECCI MARZIO;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 42/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA, depositata il 04/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.
RILEVATO
che la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto da Equitalia Romagna s.p.a., avverso la sentenza n. 26/03/2008 della Commissione tributaria provinciale di Rimini, che aveva accolto il ricorso di P.G. contro il provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura Fiat Bravo, targata *****, disposto dall’allora Equitalia CE.FO.RI. s.p.a. per mancato pagamento di tributi erariali vari, ammontanti, complessivamente, ad Euro 25.198,54, sul rilievo che la documentazione versata in atti, in sostituzione delle originarie cartelle di pagamento presupposte, non consentiva di comprendere le ragioni creditorie a tutela delle quali era stata disposta la impugnata misura afflittiva, con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente;
che la CTR osservava, in particolare, che la mera produzione, da parte dell’Agente della riscossione, dell’estratto di ruolo e della copia delle relate di notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all’atto impugnato, a fronte della contestazione dell’esistenza o del perfezionamento delle relative procedure notificatorie, non era sufficiente, dovendo essere prodotti in giudizio gli originali notificati delle cartelle esattoriali medesime, che in difetto di siffatti documenti non era possibile verificare se “natura e motivi del recupero a tassazione (…) figurassero pure sulle cartelle originarie, mai prodotte”, per cui non si poteva ritenere assolto il relativo obbligo di motivazione, e che dalle varie “distinte di spedizione” emergeva l’esistenza di altri “coobbligati” mentre la controversia riguardava la autonoma posizione del debitore principale, con ogni conseguenza sulla tempestività del recupero operato nei confronti di quest’ultimo;
che, avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Centro s.p.a. (già Equitalia Romagna s.p.a.), con due motivi, mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, poichè la CTR non ha considerato che la cartella esattoriale è costituita da un unico atto che, in originale, viene notificato al contribuente, per cui giammai l’Agente della riscossione avrebbe potuto produrre in giudizio documentazione diversa da quella già versata in atti ed erroneamente ritenuta all’uopo inidonea, e che una volta ricevuta la notificazione di cui agli avvisi di ricevimento, il contribuente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione nel merito della pretesa creditoria, e non attendere l’inizio dell’esecuzione esattoriale;
che con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la decisione della CTR, con motivazione insufficiente e contraddittoria, afferma che l’Agente della riscossione non ha assolto al proprio onere della prova, senza avvedersi che tra i documenti prodotti in giudizio, per ciascun estratto di ruolo, vi erano gli avvisi di ricevimento delle notifiche delle relative cartelle esattoriali, redatte tramite procedimento informatico e, quindi, conformi al dettato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25;
che la mancata costituzione in giudizio dell’intimato e la mancata produzione dell’avviso di ricevimento impongono di verificare, in via pregiudiziale all’esame dei motivi di ricorso, la ritualità della notifica del ricorso per cassazione;
che, come è stato affermato da questa Corte (tra le tante, Cass. n. 26108/2015), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e soltanto l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982, è idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità ed idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (tra le tante, Cass. n. 16354/2007);
che, pertanto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, e, quindi, l’inammissibilità del ricorso stesso, in quanto non è possibile accertare la valida costituzione del contraddittorio quando, come nel caso in esame, manca la costituzione in giudizio delle controparti, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 8717/2013; n. 2722/2005; n. 25912/2017; n. 9432/2018);
che il procuratore in giudizio dell’Agente della riscossione ricorrente, il quale si è avvalso per la notificazione della L. n. 53 del 1994, non ha prodotto la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, nè risulta dedotta l’esistenza di circostanze di fatto che possano avere impedito, nonostante l’impiego della normale diligenza, la eventuale tempestiva richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento; che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che nulla deve disporsi in merito alle spese, non essendosi l’intimato costituito in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018