LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BASSANO SERVIZI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI LORIS;
– controricorrente –
e contro
Z.C.S., UNIRISCOSSIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 80/2011 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 24/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.
RITENUTO
che la CTR del Veneto, con sentenza n. 80/1/11, depositata 24/5/2011, non notificata, ha accolto l’appello principale di Bassano Servizi s.r.l., rigettato gli appelli incidentali dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nomos s.p.a., e dichiarato la nullità derivata della cartella di pagamento impugnata dalla contribuente sul rilievo che i prodromici avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro erano stati irritualmente notificati alla predetta società, non presso la sede, sita in *****, domicilio fiscale della contribuente, ma presso il domicilio del legale rappresentante, Z.S., in *****, non a mani proprie, ma ai sensi dell’art. 140 c.p.c., appunto, senza alcun preventivo tentativo di notificazione presso la sede sociale;
che la controversia traeva origine dal fatto che l’Ufficio, in relazione ad operazione consistita nella delibera di aumento del capitale sociale e nel duplice conferimento nella società Bassano Servizi, da parte dello Z., di beni immobili gravati da ipoteca a seguito di mutui accesi dal conferente, ed accollati alla stessa società conferitaria, cui aveva fatto seguito, a breve distanza di tempo, la cessione dell’intera partecipazione sociale ad altro socio, aveva rideterminato la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro, al lordo delle passività, recuperando a tassazione la maggiore imposta dovuta, ravvisando la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20; che avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui la contribuente resiste con controricorso, mentre Uniriscossioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che con il motivo di impugnazione la ricorrente censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,artt. 140,145 e 153 c.p.c., l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui il sistema di notifica degli atti tributari, prevedendo l’applicazione solo di alcune disposizioni del codice di rito, non consente la notifica, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., al legale rappresentante della persona giuridica, nel luogo di residenza, diverso da quello della sede sociale, coincidente con il domicilio fiscale della contribuente, e conclude per la validità della notifica, perfezionatasi in data 28/7/2008, con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti dalla legge, degli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro eseguita dal messo comunale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), nei confronti di Z.S., legale rappresentante della società Bassano Servizi;
che, preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, per difetto di interesse ad agire, in ragione del provvedimento di sgravio adottato dall’Ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, a seguito della sentenza di secondo grado favorevole alla contribuente, annullato, o parzialmente annullato, l’avviso d’accertamento a mezzo di una sentenza non definitiva, considerato che la pronuncia non passata in giudicato che accerti l’illegittimità degli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta, ed in via derivata, della successiva cartella di pagamento, non caduca per ciò stesso il presupposto della iscrizione a ruolo del credito tributario, perchè, nonostante tutto, quel rapporto, e con esso la pretesa creditoria dell’Erario, continua ad essere oggetto di una controversia non ancora definita ed impregiudicata nei suoi esiti finali, tant’è che resta peraltro intatta l’esigenza di tutela cautelare a garanzia della riscossione (Cass. S.U. n. 758/2017);
che il ricorso è infondato, e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte;
che la decisione censurata si fonda sul rilievo che l’Ufficio non ha tentato preventivamente la notifica dei suindicati atti prodromici alla Bassano Servizi s.r.l., presso la sede sociale (*****), come previsto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,comma 1, lett. c), (“salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”), con conseguente nullità della notifica eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e non “in mani proprie”, direttamente al legale rappresentante, nel suo domicilio (*****);
che, invero, gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145 c.p.c., comma 1, e qualora tale modalità risulti impossibile, si applica l’art. 145 c.p.c., successivo comma 3, e la notifica dovrà essere eseguita, ai sensi degli art. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora e nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliata rio), alla persona fisica che rappresenta l’ente, mentre nel caso d’impossibilità di procedere anche secondo queste ultime modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 c.p.c., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovano nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune” (Cass. n. 1668/2013);
che, dunque, solo il vano esperimento delle forme di notificazione previste nell’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, consente l’utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. per la notificazione alle persone giuridiche, e ciò con la doppia precisazione che la notifica venga fatta alla persona fisica che rappresenta l’ente, e non già all’ente in forma impersonale (Cass. n. 18762/2011), e che si tratta di strade tra loro alternative, dovendosi seguire quella prevista dall’art. 140 c.p.c. se il recapito della predetta persona fisica è noto, ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall’art. 143 c.p.c., nel caso d’irreperibilità della persona fisica medesima (Cass. n. 9237/2012);
che, nel caso in esame, è incontroverso che non fossero state già tentate, senza successo, le forme di notificazione previste nell’art. 145 c.p.c., commi 1 e 2;
che le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della sola contribuente, in quanto la intimata Uniriscossioni s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 7.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018