LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILLA Lorenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORIMEAGS COORDINAMENTO RIVENDITORI MERCATO ESQUILINO ASSOCIAZIONE GESTIONE SERVIZI, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO ENIANUELE II, 326, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SICURITALIA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALASSO ANTONIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 779/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI VINCENZO.
FATTO E DIRITTO
CO.RI.ME A.G.S. propone ricorso per cassazione contro Sicuritalia spa, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano 22.2.2017, che ha respinto l’appello alla sentenza del tribunale di Como che, pur revocando il decreto ingiuntivo concesso a Sicuritalia per l’importo di Euro 47.371, l’ha condannata a pagare curo 9.646,21 oltre ad Euro 34.026,66 a titolo di penale.
La sentenza riferisce di motivi di appello infondati.
Il ricorso denunzia 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) omesso esame di fatto decisivo; 3) violazione dell’art. 1421 c.c.; 4) omessa pronuncia su questione di nullità contrattuale rilevabile di ufficio. Le parti hanno presentato memorie.
Il ricorso è infondato perchè si reiterano le tesi formulate in precedenza, sulle quali la sentenza ha dato sufficiente risposta per cui si chiede un sostanziale riesame del merito.
Sui primi due motivi è sufficiente osservare che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, è inammissibile il motivo di. ricorso per l’omesso esame di fatto decisivo ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.
Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione Cass. 14324/15, S.U. 8053/14).
Nella specie un motivazione esiste anche se non è condivisa.
Generiche ed assertive sono le altre censure perchè la rilevabilità di ufficio di eventuali nullità è ipotesi configurabile in presenza di tutti gli elementi al riguardo rilevanti mentre la Corte di appello, nella motivazione riportata nella esposizione del terzo motivo, ha privilegiato una interpretazione che la esclude per cui non è applicabile giurisprudenza invocata in memoria.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 3100, di cui 700 per spese vive, oltre spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 15 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018