Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.26472 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26927-2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO MAURO RICCI, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

D.G., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 837/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/08/2012, r.g. n. 235/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 837, pubblicata il 28/8/2012, la Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Arezzo in data 21 gennaio 2011, con la quale veniva attribuita a D.G. l’indennità di accompagnamento, revocatagli a seguito di nuovi accertamenti disposti in sede di verifica della permanenza dei requisiti medico sanitari, a far data dal 1/4/2009.

2. La Corte territoriale, per quanto qui rileva, ha ritenuto che il termine di decadenza di sei mesi previsto dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito con modificazioni nella L. 24 settembre 2003, n. 326, per la proposizione della domanda giudiziaria avverso il provvedimento di revoca della prestazione assistenziale in precedenza assentita, decorra dalla comunicazione in sede amministrativa del provvedimento amministrativo, e non dalla comunicazione dell’esito degli accertamenti medico sanitari.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre l’INPS affidandosi ad un unico motivo. D.G. regolarmente intimato non si è costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia violazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 326 del 2003, art. 42, comma 3, del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, artt. 1 e 5 nonchè della L. n. 425 del 1996, art. 4, comma 3 bis.

2. Il motivo s’appalesa fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.

3. Secondo un orientamento di questa Corte, di recente consolidatosi, ed al quale il Collegio intende dare continuità, la L. n. 326 del 2003, art. 42, comma 3, si riferisce ai procedimenti amministrativi concernenti sia i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari sia ai provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari, quali quelli cosiddetti socioeconomici, e di conseguenza, il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria previsto dalla seconda parte dello stesso comma 3 opera sia con riguardo all’ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse (Cass. n. 15573 del 2017, Cass. n.25268 del 2016); sempre sul punto, è stato altresì precisato che, affinchè possa maturare la decadenza prevista dal citato art. 42, è necessario che il provvedimento di rigetto o di revoca di un precedente provvedimento di riconoscimento del diritto alla prestazione, come nel caso che occupa, sia esplicito e venga comunicato all’interessato, poichè il “dies a quo” del termine semestrale di decadenza è individuato dalla legge nella data di tale comunicazione.

4. In ragione di tali principi, occorre stabilire se il termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria, nel caso quale quello di specie di revoca di benefici assistenziali (indennità di accompagnamento) in precedenza assentiti, decorra dalla comunicazione in sede amministrativa del provvedimento di revoca o dalla comunicazione dell’esito degli accertamenti medico sanitari.

5. Al riguardo occorre rilevare, che secondo una risalente giurisprudenza di questa Corte (Sent. n. 26096 del 2010, Sent. n. 392 del 2009) che si ritiene di dover pienamente condividere, il provvedimento successivo di revoca formale della provvidenza economica è meramente eventuale, e possiede, quindi, natura ricognitiva, ed è conseguentemente irrilevante ai fini dell’insorgenza del diritto dell’Istituto previdenziale alla ripetizione delle somme in precedenza erogate (Cass. n. 12759/2003, Cass. n. 14590/2002, con le quali è stato affermato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite, dalla data della visita sanitaria di verifica).

6. Di conseguenza, al pari del diniego della domanda di concessione di una provvidenza assistenziale, anche nell’ipotesi di revoca, il termine di decadenza L. n. 326 del 2003, ex art. 42 decorre dalla comunicazione all’interessato del verbale della Commissione medica, non avendo il successivo provvedimento di revoca da parte dell’ente previdenziale alcuna autonoma valenza, ma essendo meramente consequenziale all’accertamento della carenza dei requisiti sanitari.

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto, atteso che risulta, incontestabilmente, in atti che l’esito dell’accertamento sanitario è stato comunicato al D. il 19/6/2009, mentre l’azione giudiziaria è stata dallo stesso esperita in data 14 aprile 2010, oltre il termine decadenziale di sei mesi contemplato dal citato art. 42; alla cassazione della sentenza impugnata può far seguito la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

8. Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate visto il differente esito, mentre la mancata costituzione della controparte esime dalla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito dichiara l’improponibilità della domanda, e dispone la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio. Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018 Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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