Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.26480 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28097/2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9875/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2012 R.G.N. 17/2011.

RILEVATO

Che la corte d’Appello di Roma con sentenza del 3.12.2012 ha riformato la sentenza del tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda di T.F., assunto dalla società Obiettivo lavoro con contratto a termine per il periodo 14.1.2003/31.3.2003 per svolgere mansioni di portalettere, sulla base di un contratto di fornitura con Poste italiane spa ed ha accertato, diversamente dal primo giudice, la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto con la società utilizzatrice.

Che la corte territoriale ha ritenuto fondato l’appello con riferimento all’insussistenza di una risoluzione per mutuo consenso, invece ritenuto dal giudice di prime cure, ed ha poi ritenuto che la prova testimoniale non aveva confermato l’esistenza della causa giustificatrice “esigenze di carattere temporaneo legate a più intensa attività” contenuta sia nel contratto di fornitura sia nel contratto di lavoro, causale richiesta della L. n. 196 del 1997, art. 3, lett. a), quanto al contratto di lavoro.

Che la corte ha quindi ritenuto la fornitura avvenuta al di fuori dei casi consentiti dalla L. n. 196 del 1997, art. l, comma 2 e che, tenuto conto del richiamo all’art. 1369 c.c. contenuto nella L. n. 196 cit., art. 10, si era realizzata la fattispecie interpositoria, con conseguente illegittimità anche del contratto di lavoro e con conseguente accertamento del rapporto direttamente in capo alla società utilizzatrice Poste Italiane spa.

Che la corte ha ritenuto non applicabile, quanto alle conseguenze risarcitorie, la L. n. 183 del 2010, art. 32, ma ha escluso il diritto del T. al pagamento delle retribuzioni a titolo risarcitorio.

Che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane spa affidato con quattro motivi, poi illustrati da memoria ex art. 480 bis c.p.c., comma 1; è rimasto intimato il T..

CONSIDERATO

Che i motivi di ricorso hanno riguardato:1)la violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte disatteso l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso tempestivamente formulata, ponendo di fatto a carico del datore di lavoro non solo la prova di fatti costitutivi della fattispecie risolutiva, ma anche la prova negativa della sussistenza di circostanze impeditive del suo perfezionamento, mentre invece dalle stesse dichiarazioni del lavoratore di aver svolto attività lavorativa nelle more del giudizio, era emersa l’esistenza di circostanze dalle quali si poteva desumere una volontà, sia espressa che per fatti concludenti, atta a fornire la presunzione di estinzione del rapporto per mutuo consenso; 2) la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in termini di errato governo del potere di valutazione del materiale probatorio con particolare riferimento alla testimonianza del direttore dell’ufficio postale dove aveva lavorato il T., omettendo poi del tutto l’esame dei capitoli di prova offerti dalla società, espressamente diretti a dimostrare l’incremento di attività; 3) la violazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, per avere la corte territoriale ritenuto erroneamente che la sanzione di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1, potesse essere applicata anche alle patologie formali del contratto di lavoro che sono contemplate dalla L. cit., comma 2, art. 10, ossia la mancanza di forma scritta e l’omessa indicazione della data di inizio della prestazione; 4) la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, per non avere la corte romana applicato la nuova normativa che prevede l’indennità onnicomprensiva in ogni caso di illegittima apposizione del termine.

Che il primo motivo è infondato. Premesso che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto al contratto grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso del rapporto, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr. Cass. 2279/2010), deve rilevarsi che, come statuito da questa corte (cfr. Cass. n. 1841/2016, Cass. n. 2732/16) l’accertamento di una concorde volontà delle parti diretta a sciogliere un contratto costituisce un giudizio che attiene al merito della causa (cfr. Cass. SU n. 21691/2016) costituendo un accertamento in fatto. Ciò comporta che ove nel giudizio di merito sia stato valutato il comportamento delle parti e non si sia formulato in giudizio un comportamento omissivo perchè assenti ulteriori elementi convergenti, tale giudizio è sindacabile in sede di legittimità solo in base alle regole dettate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo la formulazione vigente ratione temporis.

Che tale orientamento ha espresso questa Corte con la sentenza n. 29781/2017 che, sulla scia delle decisioni prima ricordate, a cui questo collegio ritiene di dare continuità, ha rilevato come non è conferito alla Cassazione di riesaminare gli aspetti in fatto della vicenda processuale, solo potendosi valutare la coerenza logico-formale e la correttezza giuridica della decisione assunta dal giudice di merito, “senza che sia consentito al giudice di legittimità sostituire una diversa massima di esperienza diversa da quella utilizzata, quando questa non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita”.

Che nel caso in esame la corte di merito ha valutato che l’elemento temporale, ossia il tempo intercorso tra la fine della prestazione lavorativa e la data di messa in mora di Poste, durato circa quattro anni, e la rioccupazione avvenuta con un rapporto precario dal gennaio 2006, non potevano costituire da soli elementi significativi, apprezzabili come circostanza utile per la configurazione di una volontà dismissiva del rapporto. La motivazione della corte territoriale sul punto non può ritenersi insufficiente, contraddittoria o comunque priva di logicità e dunque non è sindacabile in questa sede, dove “l’oggetto del sindacato non è il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano, bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso” (così Cass. n. 29781/2017 cit.) Che quanto al secondo motivo di gravame, si tratta di censura inammissibile, prima che infondata, perchè non deduce una violazione di legge in termini di scorretto potere discrezionale nella scelta e nella valutazione degli elementi probatori, bensì censura l’iter motivazionale seguito dalla corte con riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dalla stessa che, invece, analizzando la prova testimoniale del direttore dell’ufficio postale, C., ne ha evidenziato l’idoneità a dimostrare l’assenza del sostenuto aumento temporaneo dell’attività di recapito e dell’intensificazione dei volumi del traffico di corrispondenza, come dedotto da Poste, comprovando invece l’utilizzo del lavoratore interinale per sopperire alla mancanza di personale nell’ufficio da adibire al servizio di portalettere, sevizio effettuato soltanto da personale “trimestrale”.

Che egualmente infondato è il terzo motivo, che non tiene conto del fatto che i giudici di merito hanno applicato nel caso in esame la regola inerente alla disciplina generale dei contratti, relativa al negozio in frode alla legge, ritenuto nel caso in esame realizzato attraverso un complesso coordinamento negoziale, comunque coinvolgente l’impresa utilizzatrice, volto a deviare lo strumento di cui alla Legge n. 196 del 1997 in direzione della stabile utilizzazione del medesimo prestatore di lavoro. La corte, avendo ritenuto conseguentemente la nullità dei contratti elusivi, ha correttamente ricondotto la fattispecie concreta, fuoriuscita dall’ipotesi esonerativa, alla disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960, richiamandosi all’orientamento espresso da questa corte (in particolare cfr. Cass. n. 13960/2011), poi confermato da Cass. n. 1148/2013, Cass. n. 10846/2017.

Che infine è inammissibile il quarto motivo che propone una censura priva di specificità e di interesse, in quanto non dialogante con quello che è il decisum della corte genovese, che pur ritenendo in astratto non applicabile alla fattispecie in esame la L. n. 183 del 2010, art. 32, ha poi di fatto escluso ogni diritto del T. a qualsiasi conseguenza risarcitoria in ragione della nullità del termine, a causa della tardività (superiore a tre anni) con cui è stata posta in essere la costituzione in mora della società per far accertare la nullità del termine del contratto.

Che pertanto il ricorso va respinto, non adottandosi alcuna pronuncia sulle spese di lite essendo il T. intimato, restando dovuto da Poste spa il solo doppio contributo unificato, come precisato in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nell’udienza Camerale, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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