LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3201-2015 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
INTESA SAN PAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIALUCREZIA TURCO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/01/2014 R.G.N. 9624/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato NICOLA CORBO;
udito l’Avvocato LUCANTONI SILVIA per delega verbale Avvocato ANGELO PANDOLFO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di D.M., ex dipendente del Banco di Napoli ora Intesa San Paolo, volta ad ottenere il ricalcolo della retribuzione,sulla quale commisurare la contribuzione da versare da parte del Banco al Fondo di solidarietà per i dipendenti delle imprese di credito costituito con D.M. n. 158 del 2000, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, erroneamente determinata, secondo il lavoratore, includendovi unicamente le voci fisse della retribuzione contrattuale con conseguente minore accredito dei contributi previdenziali e pregiudizio per il lavoratore.
La Corte ha esposto che D.M. aveva lavorato alle dipendenze del Banco di Napoli, che aveva optato per l’esodo anticipato risolvendo il rapporto di lavoro con accordo sottoscritto presso la DPL di Napoli in base al quale il Banco si era impegnato alla attivazione della procedura per far ottenere al dipendente le prestazioni del Fondo di solidarietà e che secondo il ricorrente il Banco aveva erroneamente calcolato la retribuzione includendovi solo le voci fisse.
La Corte d’appello, richiamata la normativa applicabile e premesso che i contributi versati dal Fondo avevano natura di contributi figurativi e non volontari, ha ritenuto che ai sensi dell’art 10, comma 7 la retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione andava individuata sulla base dell’ultima mensilità percepita dal lavoratore, nella misura normalmente corrisposta, costituita secondo il criterio di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata e che pertanto non poteva che intendersi come comprensiva delle sole voci fisse con gli aumenti stipendiali maturati e che,del resto, là ove il legislatore intendeva riferirsi alla retribuzione onnicomprensiva, lo aveva sempre indicato.
Avverso la sentenza ricorre il D. con tre motivi. Resiste Intesa San Paolo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di tardività del ricorso. La sentenza è stata pubblicata il 17/1/2014 e il ricorso risulta passa per la notifica il 19 gennaio (lunedì), primo giorno utile dopo il sabato e la domenica. Ai sensi dell’art. 155 c.p.c. il termine scadente nella giornata di sabato è prorogato di diritto al pari di quello festivo; al primo giorno non festivo. Nella specie pertanto, non sussiste la tardività della notifica.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28, del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e seg. e del D.Lgs. n. 184 del 1997 e di ogni altra norma in tema di contribuzione volontaria o figurativa, nonchè vizio di motivazione.
Deduce che la contribuzione aveva natura volontaria e non figurativa. Osserva, infatti, che presupponeva la cessazione del rapporto, che il legislatore si era basato sulla mera possibilità di costruire sistemi basati su contribuzione figurativa con la conseguenza che il D.Lgs. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, ed il richiamo ivi contenuto alla contribuzione figurativa aveva rilevanza trascurabile ai fini della qualificazione della fattispecie, dovendosi avere riguardo alla natura intrinseca della previsione regolamentare.
Osserva, ancora,che non si trattava di contributi figurativi come emergeva -, dalla circostanza che non erano a carico dell’Inps, ma del datore di lavoro, il quale era tenuto a costituire presso il Fondo la provvista necessaria per consentire i successivi adempimenti all’Inps; che mancava il presupposto della sospensione del rapporto di lavoro; che non vi era un mero accredito contabile ma una vera e propria corresponsione di corrispettivo in denaro; che l’onere non gravava sul sistema previdenziale; che non vi era una fictio iuris ma una vera e propria prosecuzione della contribuzione; che il versamento non era fatto dall’interessato solo in base ad un accordo con il datore di lavoro; che trattandosi di contributi volontari ne derivava il diritto del ricorrente a ricevere i versamenti nella misura richiesta con la rivalutazione (D.Lgs. n. 184 del 1997, ex art. 7).
Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28, del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e seg e del D.Lgs. n. 184 del 1997 e di ogni altra norma in tema di contribuzione volontaria o figurativa, degli artt. 2697 c.c.e seg., art. 210 c.p.c., nonchè vizio di motivazione.
Censura la mancata ammissione delle richieste istruttorie. Sottolinea che nella modulistica il riferimento era alla retribuzione volontaria e che nella domanda di accesso al fondo nel quadro D la retribuzione indicata era superiore a quella presa a base dalla Banca e che dunque si era ingenerato un legittimo affidamento.
Con il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 662 del 1993, art. 2, comma 28, del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e seg. e del D.Lgs. n. 184 del 1997 e di ogni altra norma in tema di contribuzione volontaria o figurativa, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione.
Pur volendo ritenere la natura figurativa del contributo la decisione della Corte era errata. Richiama il D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7, ed il riferimento ivi contenuto all’ultima mensilità, e dunque, la Corte territoriale non aveva spiegato la ragione per cui la retribuzione da considerare avrebbe dovuto essere solo quella di base.
3. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo tra loro connessi, sono infondati, dovendosi dare continuità agli specifici precedenti di questa Corte del 18 agosto 2016, n. 17162 e n. 10758 del 2018, attraverso i quali si è affermato quanto segue:
3.1. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal D.M. 27 novembre 1997, n. 477, contenente il Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni che, nel delineare i principi e i criteri affinchè quei soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a “misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione”, rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e dei criteri direttivi per la costituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali;
3.2. Segue, in attuazione della previsione del D.M. n. 477 del 1997, art. 1, comma 1 il D.M. 28 aprile 2000, n. 158, adottato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, col quale venne approvato il Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. L’art. 2 cit. Decreto stabilisce che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
3.3. Tra le prestazioni facenti capo al predetto Fondo l’art. 5, comma 1, lett. b) del relativo Regolamento contempla l’erogazione, in via straordinaria, di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed il versamento della contribuzione correlata di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
I successivi commi 3, 4 e 5 prevedono, rispettivamente, quanto segue:
-Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell’ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
– Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
– Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lett. b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. Il comma 3 del successivo art. 6 sul finanziamento del Fondo stabilisce, inoltre, che per la prestazione straordinaria di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell’art. 4, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
– L’art. 7, prevede poi, al comma 1, lett. c), che l’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
– Al successivo comma 2 è disposto che l’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell’ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lett. b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
– L’art. 10, sui criteri e le misure delle prestazioni, prevede al comma 9 che nei casi di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito, stabilendo anche le specifiche modalità per la determinazione del relativo valore e al comma 12 dispone che la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7. Tale comma stabilisce che la retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
-Infine, il comma 13 sancisce che le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonchè per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
– Da ultimo, l’art. 11 dispone al comma 6 che la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
4. Tanto premesso, si rileva che il vero tema di indagine è contraddistinto dalla domanda volta a sentir dichiarare il diritto al ricalcolo della contribuzione secondo le norme richiamate ed in base alla retribuzione annua in ossequio ai criteri di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 10, punto 7 e al D.Lgs. 30 aprile 1997, art. 7, commi 1 e 5 – con conseguente condanna dell’istituto di credito al versamento della differenza tra quanto versato e quanto dovuto in base alla predetta normativa dalla data dell’esodo a quella di maturazione dell’anzianità contributiva prevista, per cui non può rilevare il richiamo del ricorrente all’inadempimento degli obblighi assunti dall’istituto bancario con la sottoscrizione del verbale di accordo, tanto più che, trattandosi di contribuzione figurativa, quegli accordi non avrebbero potuto mai derogare alle predette disposizioni normative. In realtà, l’obbligo che l’istituto bancario si era assunto era quello di attivare la procedura per consentire alle controparti l’accesso al Fondo di solidarietà e di proseguire la contribuzione fino ai requisiti minimi per accedere al trattamento pensionistico, per cui da quel momento non potevano che operare le regole previste dal D.M. n. 158 del 2000.
5. In ogni caso bene ha fatto la Corte a considerare la natura obbligatoria dei versamento contributivo figurativo alla stregua dei parametri normativi di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 10, commi 7 e 12.
Infatti, la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7 che al riguardo stabilisce che la retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dell’assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Quindi, il riferimento alla retribuzione dell’ultima mensilità non significa che nel computo dell’importo base per la contribuzione debba intendersi qualsiasi somma o voce percepita, ma vuol semplicemente significare che deve farsi riferimento all’importo della retribuzione quale fissato dalla contrattazione collettiva vigente nel momento della cessazione del rapporto (tenuto conto degli incrementi stipendiali maturati fino all’ultimo mese del rapporto medesimo per variazioni nel livello di inquadramento o degli scatti di anzianità maturati), nonchè al criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, senza che sull’importo così ottenuto possano influire variazioni in eccedenza o in difetto dovute a contingenti modalità di svolgimento della prestazione (in senso conf. v. Cass. 7.07.16 n. 13874).
6. Nè possono nutrirsi dubbi sul carattere obbligatorio e non volontario della contribuzione in esame, nè sul carattere vincolato delle disposizioni relative al sistema di calcolo della medesima contribuzione.
Sì suole definire figurativa la contribuzione che fa seguito ad un accredito convenzionale di contributi in relazione a particolari vicende di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro (servizio militare, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio ai sensi del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 56; intervento della Cassa integrazione guadagni e disoccupazione ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7; L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 26), con i quali si persegue l’obiettivo di estendere anche al futuro trattamento pensionistico la tutela apprestata dalla misura attuale degli ammortizzatori sociali e delle altre prestazioni di sostegno al reddito.
La dottrina ha segnalato, peraltro, il carattere disorganico delle diverse previsioni legislative che in taluni casi prevedono l’accredito d’ufficio ed altre volte a domanda, nè vi è omogeneità in ordine all’onere di finanziamento, che talvolta è a carico generale dell’erario ed altre volte è posto a carico di una gestione previdenziale.
I contributi volontari, invece, si caratterizzano per la loro funzione di misura volta a consentire l’incremento della posizione contributiva dell’assicurato attraverso la concessione della facoltà di prosecuzione dell’assicurazione obbligatoria a chi cessa da una attività soggetta alla detta assicurazione.
7. Nel caso di specie, la L. 23 dicembre 1996, n. 662 contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, all’art. 2. (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo), comma 28, prevede espressamente che nell’esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene, tra gli altri, al principio e al criterio della costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento (lett. a), nonchè alla definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi (lett. b). Alla successiva lettera d) è contemplata, in caso di ricorso ai trattamenti, la previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa.
Tale norma è espressamente richiamata dal D.M. n. 158 del 2000, art. 5 che alla lett. b) del punto 2 dell’art. 1 stabilisce che il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui al precedente art. 2, comma 1, all’erogazione in via straordinaria di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
Il dato normativo prevede, in altri termini, che al finanziamento del Fondo, a decorrere dall’1/7/2000, data di entrata in vigore del D.M. n. 158 del 2000, si provveda con un contributo ordinario che, per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e da un contributo addizionale, in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore nella misura non superiore al 1,50%. E’, poi, previsto un contributo straordinario finalizzato alla prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato, da parte del datore di lavoro, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell’art. 4, lett. c) del Regolamento, relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.
In virtù di quanto stabilito dal D.M. Lavoro 27 novembre 1997, n. 477, art. 2, comma 1 ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
L’obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l’erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.
8. Quanto, invece, alla contribuzione figurativa, va rimarcato che essa è dovuta a carico del Fondo nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonchè per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito.
In ambedue i casi è calcolata sulla base della retribuzione individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (art. 10, comma 7 del Regolamento) con l’applicazione dell’aliquota pensionistica dovuta al F.P.L.D. nella misura vigente nel momento in cui si colloca l’erogazione degli assegni.
Il Fondo versa le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata per ciascun trimestre solare entro la scadenza del trimestre successivo.
Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione figurativa, previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere, comunque, effettuato entro il mese antecedente a quello di decorrenza della pensione.
La contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (art. 10, comma 12 del Regolamento), ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
9. E’, dunque, evidente che l’obbligo del Fondo di provvedere ad accreditare la contribuzione presso la gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore costituisce oggetto di una autonoma obbligazione di diritto pubblico che deriva dalle espresse previsioni sopra richiamate che regolano compiutamente il meccanismo di accreditamento e la finalità della stessa contribuzione che, significativamente, il D.M. n. 158 del 2000 definisce “correlata” in quanto obbligatoriamente rapportata alla prestazione erogata e, dunque, certamente non volontaria quanto al suo verificarsi.
Ciò, a prescindere dalla necessità di sussumere il tipo di contribuzione in esame all’interno di una specifica categoria teorica, dimostra chiaramente la diversità di ratio tra la fattispecie in esame (connessa alla disciplina degli ammortizzatori sociali) e la disposizione di legge, il D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 7 che presuppone – appunto – la valutazione del singolo circa l’utilità della prosecuzione volontaria ed onerosa dell’assicurazione anche quando non vi sono i presupposti della sua obbligatorietà, nonchè l’autorizzazione dell’ente previdenziale.
10. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese in considerazione della complessità delle questioni trattate e del fatto che l’evoluzione giurisprudenziale sopra richiamata si è venuta a delineare in epoca successiva alla presentazione del ricorso.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018