LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12751/2013 proposto da:
ASSOCIAZIONE CHIESA DI SCIENTOLOGY DEI TRE LAGHI *****, C.F.
*****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell’avvocato MARCO PETRINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SILVIA GIANINO, FABRIZIO D’AGOSTINI giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO giusta delega in calce al ricorso notificato;
– resistente –
e contro
EQUITALIA ESATRI S.P.A, agente per la RISCOSSIONE PROVINCIA BRESCIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 537/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/11/2012 R.G.N. 106/2012.
RILEVATO
Che:
l’Associazione Chiesa di Scientology dei Tre Laghi di ***** propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 537/2012 con cui, in parziale riforma della sentenza di primo che grado che aveva integralmente accolto la domanda in opposizione a cartella esattoriale per contributi I.N.P.S., la medesima Associazione, non costituita in sede di gravame, era stata condannata al pagamento in favore dell’ente previdenziale della somma di Euro 122.077,70;
l’I.N.P.S. si è costituito con procura, mentre Equitalia Esatri s.p.a. è rimasta intimata.
CONSIDERATO
Che:
il primo ed il secondo motivo di ricorso, rubricati sotto all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciano rispettivamente l’inesistenza o nullità della notifica dell’atto di appello, in quanto eseguiti presso difensore che non era stato officiato della difesa in primo grado dell’Associazione;
con il terzo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si assume invece la violazione degli artt. 39 e/o 295 c.p.c. ed eventualmente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità del giudizio e della sentenza impugnata per essersi pronunciato nel merito nonostante la pendenza di giudizio sulla medesima pretesa antecedentemente instaurato;
in fatto non vi è dubbio che difensori in primo grado dell’Associazione fossero gli avv.ti Fabrizio d’Agostini, Silvia Gianino e Paolo Morelli, come risulta dalla procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
la notifica dell’appello, dopo un primo vano tentativo presso lo studio dell’avv. Morelli, è stata invece eseguita presso l’avv. Isabella Mori, che non era il legale dell’Associazione nel presente giudizio e che solo aveva patrocinato la stessa nell’ambito di un diverso giudizio proposto avverso il verbale di accertamento;
la notifica non può essere ritenuta inesistente, atteso che tale ipotesi ricorre, in esito all’arresto di Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916, soltanto quando risulti la “totale mancanza materiale dell’atto” o nei “casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”, che non ricorrono nel caso di specie, in quanto vi è stata notifica, perfezionatasi ma presso difensore errato;
il primo motivo, con il quale in esito all’ipotizzata inesistenza, si sarebbe inteso ottenere anche la pronuncia di improcedibilità dell’appello va quindi respinto; fondato è invece il secondo motivo, stante l’errore notificatorio verificatosi, che comporta la nullità della fase introduttiva dell’atto di appello; il terzo motivo, inerente questioni relative al contenuto di merito della pronuncia qui impugnata resta infine assorbito;
va dunque pronunciata cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, affinchè essa, in diversa composizione proceda nel giudizio di secondo grado, previa corretta instaurazione del contradditorio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018