LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Annalisa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1898/2013 proposto da:
B.L. & C. SNC, IN LIQUIDAZIONE, *****, in persona del liquidatore B.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato REMO DE NARD;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ALVIGINI;
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO CATALANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA FRASCONA’;
– controricorrente –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 660/2012 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 21/06/2012, R.G.N. 3594/2009.
CONSIDERATO
che:
Il Tribunale di Padova, con sentenza pubblicata in data 21/6/2012, ha dichiarato inammissibile in quanto tardiva l’opposizione proposta ex art. 617 c.p.c., a due avvisi di intimazione, notificati per crediti vantati dall’Inps e dall’Inail, dalla s.n.c. in liquidazione ” B.L.”;
la società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da nove motivi al quale hanno resistito con controricorso l’Inail ed Equitalia Nord s.p.a., mentre l’Inps si è limitata a depositare delega in calce alla copia notificata del ricorso;
con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, depositato presso la cancelleria di questa Corte, la ricorrente B.L. & c. s.n.c. in liquidazione ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
la rinuncia, proposta ai sensi del D.L. 22 novembre 2016, n. 193, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stata notificata ad Equitalia Nord s.p.a., all’Inail ed all’Inps, anche in qualità di procuratore speciale della SCCI s.p.a., e per essi ai difensori costituiti, mediante posta elettronica certificata, come risulta dalle ricevute di accettazione, depositate successivamente all’atto di rinuncia;
ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con compensazione delle spese, in considerazione del fatto che la rinuncia al giudizio (rectius: l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti) è imposta dal D.L. cit., art. 6, comma 2, affinchè i debitori, nei cui confronti sono stati emessi ruoli affidati ad agenti della riscossione, possano accedere alla definizione agevolata prevista dalla norma citata: tale previsione, in una logica di composizione stragiudiziale delle controversie volta a recuperare con maggiore celerità risorse finanziarie per il soddisfacimento di esigenze indifferibili dello Stato, è validamente apprezzabile come ragione di compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio;
dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018