LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19367/2013 proposto da:
DITTA 4 EMME S.A.S DI A.M. E SOCI, in persona di M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO SALUTE E POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE PROVINCIALE LAVORO CAMPOBASSO, in persona del Ministro p.t.
rappresentato e difeso in virtù di legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI l2;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 406/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/04/2013 R.G.N. 142/2010.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza n. 406 del 2012, ha rigettato l’appello proposto dalla Ditta 4 EMME s.a.s. di A.M. e Soci avverso la sentenza del Tribunale di Larino che aveva dichiarato inammissibile, perchè non relativa ad ordinanza ingiunzione, l’opposizione a contestazione/notificazione di illecito amministrativo proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso i verbali di ispezione notificati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Campobasso il 24 ottobre 2008 e relativi a diverse irregolarità connesse all’assunzione di D.G.A.;
avverso tale sentenza, la Ditta 4 EMME s.a.s. di A.M. e Soci ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi;
il Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Campobasso ha resistito con controricorso;
in data 14.6.2018 la parte ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con adesione del controricorrente, con integrale compensazione delle spese.
CONSIDERATO:
che la dichiarazione depositata, fondata sull’esito favorevole alla ricorrente del successivo contenzioso proposto, appare idonea a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio;
che le spese del giudizio di legittimità sono compensate in relazione alle ragioni sottese alla richiesta e relative alla pretesa sanzionatoria che ha dato origine alla controversia;
non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018