LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25397/2014 proposto da:
B.M., S.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA MARIA MURARO;
– ricorrenti –
contro
R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VOLTAGGIO, che rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO MOROSIN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1884/20)3 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/05/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
R.F. citò in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia B.M. e S.A., proprietari del fondo confinante, chiedendo che venisse accertato il suo diritto di recintare il proprio fondo e di aprire dei cancelli.
Il Tribunale accolse la domanda.
Proposero appello i coniugi B. – S.; R.M., erede di R.F., si costituì e, in via incidentale chiese l’accertamento dei confini.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 15.4-29.8.2013 rigettò l’appello principale e l’appello incidentale. Ritenne che l’atto di vendita per notar M.C. del 13.1.2001, con cui il R. alienava a B. – S. il fondo di sua proprietà, si limitava a regolare l’esercizio della servitù di passaggio degli acquirenti, riconoscendo ai medesimi la facoltà di aprire due cancelli e recintare il fondo. La clausola contrattuale non precludeva, tuttavia, la facoltà del venditore di recintare il proprio. Rigettò l’eccezione di estinzione della servitù, proposta dai B. – S., ritenendo che sì trattasse di domanda nuova, proposta per la prima volta in grado d’appello. Accertò la correttezza del confine tra i fondi, sulla base delle planimetrie allegate.
Per la cassazione della sentenza propongono ricorso B.M. e S.S. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso R.M.P..
In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 379 c.p.c..
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1360 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale errato nell’interpretazione del contratto di vendita, assumendo che, dal senso letterale delle parole, si evincerebbe il diritto di recintare il fondo solo in favore della parte acquirente e non del venditore.
Il motivo è inammissibile.
Non è, in primo luogo riportato il testo contrattuale, nè è specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto, al fine di verificare se vi sia stata una violazione dei canoni di interpretazione del contratto, essendo del tutto insufficiente la trascrizione dell’art. 2 dell’atto di compravendita – che prevede la facoltà degli acquirenti di recintare il fondo – al fine di verificare se detta facoltà sia stata esclusa in favore del venditore (Cassazione civile, sez. un., 07/11/2013, n. 25038; Cassazione civile, sez. un., 03/11/2011, n. 22726; Cassazione civile, sez. un., 25/03/2010, n. 7161).
Il ricorrente richiama le regole generali di interpretazione del contratto e, senza confrontarsi con l’intero testo contrattuale, conclude nel senso che solo gli acquirenti, e non il venditore, abbiano la facoltà di recintare il fondo.
In assenza del testo contrattuale, non è consentito al giudice di legittimità di verificare se, ed in quale modo vi sia stata a violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.
Con il secondo motivo di ricorso si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che l’eccezione di estinzione della servitù fosse stata proposta per la prima volta in appello mentre, già nella comparsa di costituzione, era stato chiesto il rigetto della domanda, richiesta che, anche implicitamente comprendeva l’ipotesi di estinzione della servitù. Aggiungevano i ricorrenti che, solo nelle more del giudizio di primo grado, si era avverata la condizione risolutiva prevista dall’art. 2 dell’atto di compravendita, poichè si verificava il decesso del R., al quale l’art. 2 collegava l’estinzione della servitù; l’evento estintivo era, secondo i ricorrenti, equiparabile alla cessione dell’area, subordinata alla condizione che il Comune di Noale autorizzasse la realizzazione di un accesso diretto da Via *****.
Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo, è generica la deduzione relativa all’evento morte, quale fatto estintivo della servitù, senza alcun riferimento al momento in cui essa si sarebbe verificata; i ricorrenti genericamente indicano che la morte del R. sarebbe avvenuta “nelle more del procedimento di primo grado” (pag. 12 del ricorso) e, in maniera altrettanto apodittica, affermano che si sarebbe verificata l’altra condizione di estinzione della servitù, costituita dall’autorizzazione comunale per l’accesso dalla via pubblica, sostenendo che il Comune non avesse mai “formalmente negato l’accesso dalla via pubblica”.
Va, in ogni caso, evidenziato come la morte non determina un’ipotesi di cessione della proprietà, che è un atto negoziale inter vivos, ma di successione nelle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo al de cuius.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 11 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018