LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SASSO GENNARO, RAMUNNI WALTER MARIA;
– ricorrente –
contro
D.C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO EMANUELE II, 154, presso lo studio dell’avvocato SPARANO VINCENZO, rappresentato e difeso da se medesimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3604/2016 del GIUDICE DI PACE di SALERNO, depositata il 28/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. ROSSETTI Marco.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2015 D.C.V., di professione avvocato, chiese ed ottenne dal Giudice di pace di Salerno un decreto ingiuntivo nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di *****, per l’importo di Euro 567,32.
A fondamento del ricorso monitorio l’intimante dedusse:
-) di avere agito esecutivamente, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti della ASL;
-) che all’esito della procedura esecutiva la somma assegnatagli dal giudice dell’esecuzione si rivelò incapiente a coprire per intero gli onorari professionali come liquidati dal giudice dell’esecuzione;
-) che pertanto aveva diritto al pagamento dell’eccedenza, azionata per l’appunto nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo.
2. La ASL propose opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo che: (a) l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., nella quale il giudice dell’esecuzione abbia liquidato le spese e gli onorari del creditore procedente, non è “prova dell’esistenza d’un credito certo, liquido ed esigibile”;
(b) l’avv. D.C.V. aveva in mala fede frazionato un credito unitario, chiedendo tanti decreti ingiuntivi quante erano le procedure esecutive per le quali risultava un credito insoluto per spese legali.
3. Con sentenza 28.7.2016 n. 3604 il Giudice di pace di Salerno rigettò l’opposizione.
Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dalla ASL, con ricorso fondato su due motivi.
Ha resistito D.C.V. con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità del ricorso.
1.1. E’ superfluo dar conto dei motivi dell’impugnazione, giacchè il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorso è stato intatti proposto contro una sentenza pronunciata dal Giudice di pace, che in quanto tale doveva essere censurata con l’appello (a critica limitata), e non col ricorso per cassazione.
In vicenda identica, questa Corte ha infatti già stabilito che tutte le sentenze del Giudice di pace (siano esse pronunciate secondo equità o secondo diritto) pubblicate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (come nel caso in esame), sono impugnabili solo con l’appello, e l’eventuale circostanza che siano pronunciate secondo equità rileva unicamente quanto ai motivi per cui ne è ammessa l’impugnazione, che, nel caso indicato per ultimo, sono solo quelli per cui era prima ammesso il ricorso per cassazione.
La sentenza di cui qui si chiede la riforma, pertanto, non era impugnabile con ricorso per cassazione, ma solo con l’appello dinanzi al giudice individuato ai sensi dell’art. 341 cod. proc. civ. (in tal senso, Sez. 6-3, Ordinanza n. 1213 del 18/01/2018, Rv. 647353 – 01; nonchè Sez. 6-3, 27.4.2018 n. 10163; Sez. 6-3, 15.12.2017 n. 30255; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27356 del 17/11/2017, Rv. 646773 – 01).
2. Le spese.
2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna ASL ***** alla rifusione in favore di D.C.V. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 645, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di ASL ***** di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di cassazione, il 27 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018