Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26530 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

SOLAR ENERGY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato TILLI LETIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato CIPRIETTI SABATINO;

– ricorrente –

contro

SG SOLARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE APPIO CLAUDIO 229, presso lo studio dell’avvocato PANUNZIO PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FAIETA ANTONELLA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

RILEVATO

che:

1. Solar Energy s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi contro S.G. Solare s.r.l., avverso l’ordinanza del Tribunale di Pescara pubblicata il 21.12.2015.

2. L’intimata resiste con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

2. la ricorrente espone quanto segue: il Tribunale di Pescara nel 2013 concedeva un sequestro conservativo, contro di lei e in favore della controricorrente, che veniva da questa eseguito sottoponendo a sequestro nella forma del pignoramento presso terzi i crediti vantati dalla ricorrente verso il terzo GSE fino a concorrenza dell’importo di 180.000 Euro; si apriva il giudizio di merito e la controricorrente S.G. otteneva ordinanza ex art. 186 ter provvisoriamente esecutiva di importo pari a quello portato dal sequestro (63.000 Euro circa), pari al credito del quale il giudice riteneva raggiunta la prova nei confronti della odierna ricorrente, quindi procedeva al pignoramento presso terzi ed otteneva l’ordinanza di assegnazione in proprio favore; la Solar Energy chiedeva la revoca del concesso sequestro che il giudice accoglieva solo in parte, riducendone l’importo; avverso questo provvedimento, modificativo del sequestro, proponeva reclamo la SG Solare s.r.l. chiedendo che non venisse disposta la riduzione della somma per male il sequestro era stato concesso.

Il Tribunale di Pescara, con l’ordinanza in questa sede impugnata, accoglieva il reclamo e revocava l’ordinanza impugnata mantenendo intatta la somma originaria per la quale la misura cautelare era stata concessa.

E’ questo il provvedimento che la ricorrente impugna.

Ciò premesso, ai fini della necessaria ricostruzione dell’iter processuale finalizzato alla esatta individuazione del tipo di provvedimento impugnato, il ricorso va dichiarato inammissibile, e per questo motivo non vengono nè riportati nè esaminati i motivi di ricorso, in quanto lo stesso è stato proposto avverso un provvedimento cautelare.

Avverso il provvedimento cautelare, per sua natura privo di definitività idonea ad incidere con efficacia di giudicato sui diritti controversi, none ammesso ricorso per cassazione: ex multis, v. Cass. n. 20954 del 2017, la cui massima così recita: “Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l’inammissibilità dell’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento di natura cautelare o possessoria, ancorchè se ne deduca la “abnormità”, siccome recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare, trattandosi di decisione a carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale”.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Liquida le spese in complessivi Euro 4.500,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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