Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26535 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CASAREALE SERGIO;

– ricorrente –

contro

*****, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 192/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott.ssa RUBINO LINA.

RILEVATO

che:

1. A.P.F. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi e illustrato da memoria contro la ***** nonchè contro UnipolSai Ass.ni s.p.a., avverso la sentenza n. 192/2017 del Tribunale di Napoli.

2. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

2. La A.P. conveniva in giudizio la ***** e la compagnia di assicurazioni di questa, chiedendo di essere risarcita dei danni alla persona subiti a seguito della caduta di alcuni calcinacci dalla struttura della chiesa della confraternita. Il difensore della ricorrente, assente all’udienza fissata per la compiuta articolazione dei mezzi istruttori ex art. 320 c.p.c., chiedeva di essere rimesso in termini. Con la sentenza, il giudice di pace rigettava la richiesta di rimessione in termini e rigettava la domanda dell’attrice in quanto non provata. L’appello della A.P. veniva rigettato recependo le motivazioni del primo giudice.

Il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce la violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e art. 294 c.p.c., comma 2, ed il secondo, con il quale si denuncia una insanabile contraddizione della motivazione, sono entrambi infondati. A mezzo di esso la ricorrente vuole ridiscutere la correttezza della valutazione del giudice di merito sulla idoneità del fatto che impedì al suo avvocato di essere presente all’udienza (essere rimasto in panne con la macchina sulla strada che dal suo studio in ***** conduceva a ***** di fronte all’ufficio giudiziario del giudice di pace adito), del quale il giudice di pace ha escluso che fosse impedimento atto a giustificare la rimessione in termini non essendo provata nè l’impossibilità di raggiungere il tribunale con altro mezzo, nè di delegare un sostituto nè di comunicare tempestivamente l’accaduto.

Ne consegue che nessuna violazione o contraddittorietà è riscontrabile, atteso che il giudice di merito, con giudizio di fatto non rinnovabile, ha ritenuto che l’evento impeditivo (il guasto alla macchina) non avesse i requisiti necessari ad integrare il legittimo impedimento a comparire del procuratore e a giustificarne la rimessione in termini. Ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale occorre provare che l’impedimento sia stato improvviso, imprevedibile ed indipendente dalla volontà dell’opponente o del procuratore, con la precisazione che per imprevedibile si intenda una imprevedibilità oggettiva ovvero un evento che non è considerabile nell’arco delle evenienze più o meno ricorrentemente occorrenti in relazione ad una determinata fattispecie: il guasto al motore, in relazione ad una vettura con la quale si intendono percorrere centinaia di chilometri per recarsi presso un ufficio giudiziario, è un evento non frequente ma ipotizzabile e rispetto al quale è ragionevole attendersi da un professionista delle contromisure di cautela che garantiscano al proprio cliente l’assistenza in udienza.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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