Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26536 del 19/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI ERICH, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO ASSICURA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA LOTARIO 6, presso lo studio dell’avvocato TAGLIENTE SILVIA, rappresentata e difesa dall’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO;

– controricorrente –

contro

T.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 520/2017 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 07/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott.ssa RUBINO LINA.

RILEVATO

che:

1. M.V. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi contro Intesa San Paolo Ass.ni s.p.a. e T.B., avverso la sentenza n. 520/2017 del Tribunale di Nola.

2. La sola Intesa San Paolo resiste con controricorso.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Non sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

2. Il M. conveniva in giudizio il T. e la compagnia di assicurazioni, chiedendo di essere risarcito dei danni alla persona subiti a seguito di un incidente stradale “provocate dal conducente di un autoveicolo modello Ford Focus, tg. *****”.

3. Il Giudice di pace di Nola, adito, accoglieva la sua domanda previa declaratoria della esclusiva responsabilità del T..

4. Il Tribunale di Nola in parziale accoglimento dell’appello della compagnia di assicurazioni, dichiarava la responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti dei due veicoli e riduceva proporzionalmente l’ammontare del danno liquidato al M., condannandolo a restituire quanto eventualmente percepito in eccedenza.

5. Il ricorrente sostiene con il primo motivo che il giudice di merito sia incorso nella violazione dell’art. 149 C.d.S., allorchè ha ritenuto che sussistesse la concorrente responsabilità dei due conducenti. Pretende però di dimostrare tale violazione di legge attraverso una rilettura con diverso esito della risultanze processuali, inammissibile in questa sede, affermando che il tribunale avesse tenuto in conto criteri di valutazione inverosimili.

6. La seconda censura, sulla omessa liquidazione del danno morale, non coglie la ratio decidendi decisiva, relativa al fatto che questo danno, da liquidare unitariamente all’interno della più ampia categoria del danno non patrimoniale, ma pur sempre dotato di una sua identità concettuale, dovesse essere oggetto quanto meno di una adeguata allegazione, ritenuta mancante dal giudice di merito.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese in Euro 2.200,00 per compensi, oltre 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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