LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato FERRI ALESSANDRO, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato BONACCIO GIOVANNI, rappresentata e difesa dall’avvocato BARTOLI ANNA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 658/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott.ssa RUBINO LINA.
RILEVATO
che:
1. G.G. ha proposto ricorso per cassazione contro B.A., avverso la sentenza n. 658/2017 della Corte d’Appello di Bologna.
2. La B. resiste con controricorso.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.
4. Non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che:
1. Il Collegio condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
2. Il G. proponeva opposizione al precetto notificatogli dalla ex moglie B. per l’omesso pagamento dell’assegno di mantenimento, facendo presente di aver provveduto al pagamento inviando una raccomandata con gli assegni pochi giorni prima. Il giudice di primo grado dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando le spese per un terzo e condannando il G. al pagamento dei residui due terzi.
3. Il G. proponeva appello su questo solo punto; la sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello con la sentenza qui impugnata, che ripercorreva la tempistica delle richieste di adempimento e poi dell’adempimento, accertando che il G., tra i due, dovesse ritenersi prevalentemente soccombente. Rigettava quindi l’appello del G., condannandolo al pagamento delle spese del grado.
4. L’avv. G. impegna ora la Corte denunciando la violazione dei criteri determinativi della soccombenza virtuale, contenuti negli artt. 91 e 92 c.p.c., da parte del giudice di appello.
Invero la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale la fondatezza dei motivi dell’opposizione a precetto deve essere valutata con riferimento alla data di notificazione del precetto stesso.
La corte d’appello ha accertato che il precetto è stato notificato in data in cui la signora B. non aveva ancora ricevuto alcun pagamento dell’assegno di mantenimento da parte del marito e che quando questa, pochi giorni dopo, lo ricevette, immediatamente comunicò alla controparte, prima ancora di aver ricevuto la notifica dell’atto di citazione in opposizione, che intendeva rinunciare al precetto stesso.
Non si ravvisa quindi alcuna violazione di legge nella pronuncia impugnata, che correttamente non ritenere il G., nel giudizio ipotetico che precede la liquidazione secondo la soccombenza virtuale, l’esclusivo nè il prevalente vincitore, giacchè il precetto gli fu legittimamente notificato per non aver egli fino a quel momento provveduto ad erogare il dovuto contributo al mantenimento della moglie e del figlio.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese in Euro 2.800,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 10 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018